Cassazione Penale, Sentenza n. 28944/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la concessione della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Cagliari in favore dell'imputato condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p. (dichiarazione falsa di smarrimento della patente). I motivi censurano: (i) la carenza di motivazione specifica e prognosi favorevole richiesta dagli artt. 125 c.p.p. e 164 c.p. ai fini della sospensione condizionale; (ii) la mancata applicazione di una condizione/obbligo ai sensi dell'art. 165 c.p., dato che dal casellario risultava un precedente irrevocabile a carico dell'imputato che imponeva la subordinazione del beneficio a uno degli obblighi previsti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla violazione relativa alla sospensione condizionale della pena. Ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla concessione del beneficio, rilevando: (a) la mancanza di adeguata motivazione circa la prognosi favorevole; (b) l'obbligo, in presenza di precedente irrevocabile, di subordinare la sospensione condizionale a una condizione ai sensi del secondo comma dell'art. 165 c.p. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame sulla concessione del beneficio e per la determinazione del periodo di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività. Ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando il Procuratore generale presso la corte d'appello impugna una sentenza di primo grado senza legittimazione all'appello, il rinvio va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma che descrive il reato per cui l'imputato è stato condannato (dichiarazione falsa di smarrimento di documenti); utilizzata come riferimento al fatto criminoso accertato.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama il principio della motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la concessione della sospensione condizionale.
art. 164 cod. pen.
Stabilisce che la sospensione condizionale richiede una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato e che il giudice deve indicare le ragioni alla base di tale prognosi; la sentenza impugnata è stata censurata per non aver fornito tale indicazione.
art. 165 cod. pen.
Prevede l'obbligo, in presenza di determinate condizioni (ad es. precedente irrevocabile), di subordinare la sospensione condizionale a uno degli obblighi previsti (es. prestazione di lavoro non retribuito); la Corte ha ritenuto che il Tribunale dovesse imporre tale condizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti entro i quali il Procuratore generale può dedurre motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da questa disposizione.
art. 593-bis, comma 2 e art. 569, comma 4 cod. proc. pen. (richiamo giurisprudenziale)
La giurisprudenza richiamata interpreta la competenza per il rinvio: se il Procuratore generale presso la corte d'appello impugna una sentenza di primo grado senza legittimazione all'appello, il rinvio a seguito di annullamento deve essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (non al giudice dell'appello).
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione specifica che espliciti la prognosi favorevole circa la futura astensione del condannato dalla commissione di reati; l'uso di formule di stile generiche è insufficiente e può determinare l'annullamento parziale della sentenza.
- In presenza di un precedente irrevocabile a carico dell'imputato, il giudice è tenuto a subordinare la sospensione condizionale a uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.; l'omissione di tale condizione è vizio rilevante.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli aspetti procedurali o benefici concessi (senza riesaminare la responsabilità penale) e disporre il rinvio per nuovo esame solo su tali punti.
- Quando il Procuratore generale presso la corte d'appello propone ricorso in cassazione contro una sentenza di primo grado senza avere legittimazione all'appello, il rinvio disposto dalla Cassazione deve essere al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- In situazioni analoghe è prudente che il giudice di primo grado, nel concedere benefici, indichi esplicitamente le ragioni di fatto e di diritto della prognosi favorevole e, se sussistono precedenti, specifichi l'obbligo o la misura alternativa (es. periodo di lavoro non retribuito) e la relativa durata.
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