Sentenza n. 6229/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. G07005 del 4 giugno 2025 adottata dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul progetto di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato ‘RIETI’, nel Comune di Rieti, 02100, Provincia di Rieti. Proponente: Florenergy SRL Registro Elenco Progetti: n. 27/2022”, trasmessa alla Società a mezzo pec in data 17 giugno 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi espressamente: - dei verbali delle riunioni della terza seduta di conferenza di servizi in modalità sincrona del 19 aprile 2023, dell’8 maggio 2024 e del 6 giugno 2024; - del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 3095 del 21 marzo 2023, acquisita prot. n. 0397143 del 21 marzo 2024 e dell’avviso non favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 1823 del 20 febbraio 2023, acquisita con prot. 01889583 del 20 febbraio 2023; - della nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, 6 maggio 2024 n. prot. 0593110. - del parere non favorevole prot. n. 30566 del 7 maggio 2024 del Comune di Rieti - Settore IV, acquisito con prot. n. 0595651 del 7 maggio 2024; - dell’integrazione al parere non favorevole prot. n. 30566 del 7 maggio 2024 del Comune di Rieti - Settore IV espresso con nota 30636 del 7 maggio 2024, acquisito con prot. n. 0597413 del 7 maggio 2024; - del parere non favorevole del Comune di Rieti 6 giugno 2024 n. 38139/2024 (assunto al prot. 0740828).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con esito negativo relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Rieti, unitamente al parere negativo del Comune di Rieti e agli ulteriori atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il PAUR negativo regionale e gli atti presupposti, deducendo plurimi profili di illegittimità. Il progetto, relativo a un impianto agrivoltaico di 7,79 MWp su area agricola di circa 18,19 ettari, ricadeva in area con pericolosità idraulica elevata e classificata dal PTPR come paesaggio agrario di valore, ma non direttamente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 42/2004. L’Autorità di Bacino aveva espresso parere di compatibilità subordinato, tra l’altro, alla verifica della non altrimenti localizzabilità dell’intervento. La proponente aveva depositato una relazione tecnica diretta a dimostrare l’assenza di alternative localizzative. Il Comune di Rieti aveva tuttavia espresso parere negativo, escludendo la non altrimenti localizzabilità e richiamando genericamente la classificazione paesaggistica dell’area. La ricorrente ha contestato, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione del parere comunale, nonché l’illegittimità derivata del PAUR regionale, sostenendo che il Comune non avesse individuato siti alternativi concretamente praticabili, non avesse esaminato la documentazione prodotta e non avesse valutato specificamente la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici e le misure di mitigazione. Ha inoltre contestato l’omessa autonoma ponderazione, da parte della Regione, dei diversi apporti istruttori, incluso il nulla osta idraulico favorevole e il parere dell’Autorità di Bacino favorevole a condizioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato sia il parere negativo del Comune di Rieti del 6 giugno 2024 sia il PAUR regionale negativo. Il parere comunale è stato ritenuto carente di istruttoria e motivazione: quanto alla delocalizzabilità, non indicava alternative concretamente praticabili né dava conto di una verifica sulla disponibilità e idoneità di altri siti, e non si confrontava con la relazione tecnica depositata dalla proponente. Quanto al profilo paesaggistico, il mero richiamo alla classificazione dell’area come “Paesaggio agrario di valore” non individuava gli specifici elementi progettuali incompatibili con i valori tutelati e non considerava concretamente le caratteristiche dell’impianto e le misure di mitigazione. La carenza motivazionale del parere si è riverberata sul PAUR, poiché la Regione aveva attribuito rilievo determinante alla posizione comunale per ritenere non superabili le condizioni poste dall’Autorità di Bacino. Inoltre, in presenza di contributi istruttori non univoci — tra cui il nulla osta idraulico favorevole e il parere dell’Autorità di Bacino favorevole a condizioni — la Regione avrebbe dovuto svolgere un’autonoma e compiuta valutazione comparativa degli interessi e motivare le ragioni della prevalenza della posizione negativa, non limitandosi a richiamare il parere comunale. Le ulteriori censure sono state assorbite e potranno essere riesaminate nella rinnovazione del procedimento. La Regione Lazio e il Comune di Rieti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 3.000,00 di spese; le spese con l’Autorità di Bacino sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il PAUR costituisce un modulo procedimentale concentrato nel quale confluiscono le valutazioni di una pluralità di amministrazioni e la determinazione conclusiva deve sintetizzare e ponderare effettivamente gli apporti acquisiti.
artt. 14 e ss. l. 241/1990
La conferenza di servizi richiede che le posizioni delle amministrazioni partecipanti siano congruamente motivate e che l’amministrazione procedente valuti comparativamente le diverse risultanze.
art. 134 d.lgs. 42/2004
La sentenza rileva che l’area non era direttamente assoggettata a vincoli paesaggistici ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del PAUR, la determinazione conclusiva deve risultare da un’effettiva sintesi e ponderazione degli apporti delle amministrazioni partecipanti; non è sufficiente il mero richiamo a una posizione negativa senza autonoma valutazione comparativa.
- Il parere di un’amministrazione partecipante alla conferenza di servizi deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della conclusione adottata, confrontarsi con la documentazione dell’istante e consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito.
- La verifica della non altrimenti localizzabilità di un impianto non può essere esclusa con un’affermazione generica: l’amministrazione deve individuare, o quantomeno esaminare concretamente, le alternative localizzative praticabili e valutarne disponibilità e idoneità.
- Il mero richiamo alla classificazione paesaggistica di un’area non è sufficiente a motivare il diniego di un progetto: occorre indicare gli specifici elementi dell’intervento incompatibili con i valori paesaggistici e considerare le caratteristiche progettuali e le misure di mitigazione.
- Quando gli apporti istruttori acquisiti nella conferenza di servizi sono di segno non univoco, l’amministrazione procedente deve motivare specificamente le ragioni della prevalenza della posizione negativa e spiegare come siano stati composti i diversi interessi coinvolti.
- L’illegittimità del parere presupposto si riverbera sulla determinazione conclusiva quando quest’ultima attribuisca al parere carattere determinante ai fini del diniego.
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