Cassazione Penale, Sentenza n. 12235/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 15/12/2020. Alessandro Cereia denunciava l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. nonostante la sua assoluzione per i reati-fine, contestando la mancanza di contributo causale, di dolo specifico e rilevando profili relativi all'intestazione fittizia (art. 12quinquies d.l. 306/1992) e alla confisca (richiamo a art. 240-bis, art. 578-bis c.p.p. e principio di irretroattività art. 2 c.p.). Graziano Brembilla contestava l'attribuzione del ruolo di prestanome e la mancanza di apporto causale ai fini dell'art. 416 c.p., nonché la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai correi. Francesco Giordano e Francesco Putignano censuravano la congruità della pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; Giordano impugnava anche l'omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per varie ragioni: motivi generici e manifestamente infondati (più volte richiamata la divieto di replica pedissequa dei motivi già disattesi in appello), carenza di specificità nella correlazione con la motivazione impugnata, preclusione processuale ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. per questioni non dedotte in appello e mancanza di interesse su taluni profili (es. confisca già operata nei confronti del terzo titolare). Quanto al merito dei profili sollevati, la Corte ha ribadito che il reato associativo ex art. 416 c.p. è autonomo rispetto ai reati-fine e può essere provato con elementi diversi dalla commissione dei reati-fine; pertanto l'assoluzione per reati-fine non esclude la responsabilità associativa se emerge il contributo all'organizzazione. Per le censure relative al patto di concordato in appello (art. 599-bis), la Corte ha richiamato la rinuncia alle doglianze successive al concordato, salvo eccezioni tassative. Conseguentemente tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese con l'onere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versamenti connessi all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Il reato associativo è autonomo rispetto ai reati-fine: la partecipazione al sodalizio può essere accertata indipendentemente dalla condanna per i delitti perseguiti dall'associazione
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo in grado d'appello comporta rinuncia a dedurre in Cassazione doglianze relative ai punti concordati, salvo eccezioni limitate (es. pena illegale)
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992
Norma sull'intestazione fittizia richiamata per valutare l'elemento soggettivo (dolo) e la titolarità dei beni; la Corte ha ritenuto provata l'intestazione fittizia nei casi esaminati
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La causa di non punibilità per inesistenza dell'elemento soggettivo richiede prova assolutamente evidente; se non emergente in modo incontrovertibile, non è applicabile in sede di legittimità
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto della confisca: la Corte ha escluso rilievo per il ricorrente quando i beni erano stati accertati intestati ad altro soggetto
art. 578-bis cod. proc. pen.
La c.d. confisca 'allargata' ha natura sanzionatoria; la Corte segnala problematicità di applicarla retroattivamente in relazione al principio di irretroattività
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole: richiamato in relazione all'impossibilità di applicare retrospettivamente disposizioni sanzionatorie
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Preclusione in Cassazione per questioni non dedotte in appello; impedisce di sollevare nuove doglianze in sede di legittimità se non contestate specificamente nel ricorso
art. 581 cod. proc. pen.
Regole formali del ricorso per cassazione: l'omessa indicazione dei punti della decisione e dei motivi rende il ricorso generico e inammissibile
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità de plano dei ricorsi che insistano su questioni rese improponibili dall'accordo di cui all'art. 599-bis (concordato in appello)
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere delle spese e dei versamenti a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La configurabilità del reato associativo ex art. 416 c.p. è autonoma rispetto alla prova e alla condanna per i reati-fine: l'assenza di condanne per i reati-fine non esclude, se provata, la partecipazione all'associazione
- In Cassazione non è ammessa la mera ripetizione delle doglianze già proposte in appello: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e non limitarsi a rinnovare valutazioni di merito
- Le questioni non specificamente dedotte o sviluppate in appello possono essere precluse in Cassazione (art. 606 c.p.p.); chi impugna deve indicare chiaramente la correlazione tra motivi e decisione impugnata
- L'accordo in appello (art. 599-bis c.p.p.) comporta, salvo casi tassativi, la rinuncia a sollevare in Cassazione doglianze sui punti concordati; i ricorsi che insistono su tali questioni sono inammissibili de plano
- Per ottenere l'assoluta rilevanza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. occorre prova incontrovertibile; la valutazione sommaria o dubbia non basta per ribaltare la decisione del merito
- La confisca 'allargata' richiede regole precise di applicazione e non può essere assimilata automaticamente a confische pregresse; la mancanza di interesse del ricorrente (es. beni già confiscati ad altro) può rendere la doglianza inammissibile
- Osservare rigorosamente i requisiti formali del ricorso per cassazione (art. 581 e segg.): indicazione puntuale dei capi impugnati, motivi di diritto e correlazione con la motivazione impugnata è essenziale per l'ammissibilità
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