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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38375/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e, dopo riqualificazione ex art. 699 c.p. (capo B), ridotto il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., per disparità di trattamento derivante dall'entrata in vigore differita del d.lgs. n.150/2022 (che introduceva una diminuzione ulteriore di pena di 1/6 in caso di mancata impugnazione) e per il fatto che la sentenza d'appello era stata pronunciata dopo la pubblicazione del d.lgs. ma prima della sua entrata in vigore; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio del capo B), poiché, pur avendo riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 699 c.p., la Corte territoriale avrebbe mantenuto la pena base di 6 mesi di arresto, in contrasto con l'art. 597, comma 4, c.p.p. e con il divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., osservando che al momento della pronuncia d'appello (26/10/2022) il d.lgs. n.150/2022 non era ancora entrato in vigore (entrata posticipata al 30/12/2022), perciò non si è verificata alcuna violazione dell'art. 2, comma 4, c.p.; inoltre le decisioni vanno valutate con la normativa vigente al tempo. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto correta la discrezionalità della Corte territoriale nel confermare la pena base di 6 mesi di arresto (entro il massimo edittale di 18 mesi previsto dall'art. 699, comma 1, c.p.), motivata con la gravità del fatto e la pericolosità dell'arma (nunchaku). È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022

    novella che ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.; pubblicato il 10/10/2022 con entrata in vigore posticipata al 30/12/2022

    La Corte ha rilevato che, pur essendo il d.lgs. pubblicato, non era ancora in vigore alla data della sentenza d'appello (26/10/2022) e quindi le sue disposizioni non potevano trovare applicazione retroattiva.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    possibilità di operare un'ulteriore riduzione di pena nella misura di 1/6 in caso di mancata impugnazione

    La norma, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, non è stata applicata perché non era in vigore al tempo della sentenza impugnata; la Corte ha affermato che i giudici devono applicare la normativa vigente al momento della decisione.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    menzionato come norma relativa al capo A) contestato

    La condanna per le fattispecie previste da tale articolo è stata confermata dalla Corte di appello e non è stata rimessa in discussione dalla Cassazione.

  • art. 699 c.p.

    riqualificazione del fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art. 699 c.p.; il comma 1 prevede un massimo edittale di 18 mesi di arresto

    La Corte territoriale ha riqualificato il fatto ai sensi di tale norma e ha ritenuto congrua la pena base di 6 mesi di arresto alla luce della gravità e della pericolosità dell'arma (nunchaku).

  • art. 597, comma 4, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma ostativa all'alterazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse violazione di tale norma, in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice e la motivazione della Corte territoriale era congrua.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla non estensione della novella ai rapporti processuali non definiti

    La Corte ha escluso che vi sia stata violazione dell'art. 2, comma 4, c.p., dando rilievo alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Massime di principio

  • Una norma nuova pubblicata ma non ancora entrata in vigore non può essere applicata a decisioni già pronunciate: i giudici applicano la legge vigente al momento della decisione.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale basate su una presunta disparità di trattamento causata da interventi normativi futuri sono difficilmente fondate se la norma impugnata non era in vigore alla data della decisione impugnata.
  • Nella determinazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la Cassazione verifica la correttezza e la motivazione, ma non sostituisce il giudizio valutativo del merito se adeguatamente motivato (es. pericolosità dell'arma).
  • La riqualificazione del fatto (es. ex art. 699 c.p.) non impone automaticamente la riduzione della pena base; il giudice può mantenere la pena se la motivazione giustifica la congruità della stessa.
  • Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende se ritenuto manifestamente infondato.

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