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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7858/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Cosenza che, il 22/07/2020, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP (22/05/2020) sull'azienda agricola "Acinapura s.a.s.". Il P.M. contestava la disapplicazione dell'art. 603-bis c.p. (caporalato/sfruttamento della manodopera), sostenendo che il Tribunale avrebbe sottovalutato il materiale intercettivo e gli indizi relativi all'intermediazione di Aloe Gennaro, figura chiave per il reclutamento di manodopera sfruttata impiegata dall'azienda; denunciava inoltre carenze della motivazione (art. 125 c.p.p.) e omesso esame di punti decisivi (artt. 321 e 322 c.p.p.), nonché violazioni in tema di valutazione del fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo (art. 603-bis, comma 2, c.p.).

La decisione

La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio per i sequestri preventivi in Cassazione è consentito solo per violazione di legge o per motivazione assente/apparente; tuttavia nel caso di specie il Tribunale del Riesame ha fornito una motivazione esauriente e coerente, svolgendo una valutazione concreta e non equivocabile del materiale probatorio e ritenendo insussistente il fumus per l'integrazione dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno. La Corte ha confermato la correttezza della distinzione operata tra figura del reclutatore/intermediario e quella dell'utilizzatore (datore di lavoro), così come prevista dalla riforma (L. 199/2016), e ha escluso gli errori di diritto denunciati dal Procuratore. Conseguenza pratica: resta valido l'annullamento del sequestro preventivo disposto dal Tribunale del Riesame; il ricorso della Procura è respinto.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    comma 1, comma 2 (sequestro ai fini di confisca), comma 3

    La norma punisce sia il reclutatore (caporale) sia chi utilizza/assume/impiega la manodopera anche mediante intermediazione; elenca indici di "sfruttamento" (reiterazione retribuzioni difformi, violazioni orario, sicurezza, condizioni degradanti) di cui è sufficiente la ricorrenza di una sola per integrare lo sfruttamento, ma lo sfruttamento deve essere accompagnato dall'approfittamento dello stato di bisogno. La norma non sovrappone automaticamente la posizione dell'intermediario e dell'utilizzatore: sono figure distinte e valutabili separatamente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il principio di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Cassazione verifica che la motivazione non sia apparentemente meramente formale o assente per rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina i mezzi di prova nel procedimento penale; il ricorso lamentava omesso esame di elementi probatori, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse compiuto una disamina sufficiente.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Attiene all'assunzione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto insindacabile in questa sede la valutazione di merito operata dal giudice del riesame.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per Cassazione per motivazione apparente o assente in materia di misure cautelari reali; la Corte ha applicato il criterio restringente richiedendo motivazione vera e non meramente apparente.

  • Legge 29 ottobre 2016, n. 199

    Riforma l'art. 603-bis ampliando la responsabilità penale anche al datore di lavoro che utilizza la manodopera sfruttata e distinguendo le figure del caporale e dell'utilizzatore; la Corte sottolinea che la riforma non impone automatica sovrapposizione delle responsabilità.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari reali (sequestri) il controllo è limitato a violazioni di legge e a motivazione assente o apparente: la rivalutazione meramente sommaria o criticabile del compendio indiziario compete al giudice di merito e non alla Corte di legittimità.
  • Per integrare il reato di caporalato (art. 603-bis) è necessario che vi sia una condotta che realizzi condizioni di sfruttamento individuabili tramite gli "indici" normativi; è sufficiente la ricorrenza di uno di tali indici, ma lo sfruttamento deve essere accompagnato dall'approfittamento dello stato di bisogno.
  • La riforma del 2016 ha introdotto la responsabilità anche dell'utilizzatore della manodopera, ma ciò non comporta automatica sovrapposizione tra la figura del reclutatore (caporale) e quella dell'utilizzatore: il giudice deve valutare separatamente il ruolo e gli elementi probatori riferibili a ciascuno.
  • Nel giudizio sul fumus commissi delicti per misure reali il tribunale deve compiere un accertamento concreto e puntuale degli elementi indiziari, ma la valutazione della loro sufficienza resta soggetta al sindacato limitato della Cassazione se non emergono vizi di diritto o motivazione apparente/insufficiente.
  • Il mero rinvenimento di intercettazioni o contatti tra indagati non obbliga il giudice a ritenere sussistente lo sfruttamento: occorre che quegli elementi, nella loro concretezza e reiterazione ove richiesta, costituiscano indici rilevanti di sfruttamento e siano accompagnati dall'approfittamento dello stato di bisogno.

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