Cassazione Penale, Sentenza n. 7858/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Cosenza che, il 22/07/2020, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP (22/05/2020) sull'azienda agricola "Acinapura s.a.s.". Il P.M. contestava la disapplicazione dell'art. 603-bis c.p. (caporalato/sfruttamento della manodopera), sostenendo che il Tribunale avrebbe sottovalutato il materiale intercettivo e gli indizi relativi all'intermediazione di Aloe Gennaro, figura chiave per il reclutamento di manodopera sfruttata impiegata dall'azienda; denunciava inoltre carenze della motivazione (art. 125 c.p.p.) e omesso esame di punti decisivi (artt. 321 e 322 c.p.p.), nonché violazioni in tema di valutazione del fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo (art. 603-bis, comma 2, c.p.).
La decisione
La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio per i sequestri preventivi in Cassazione è consentito solo per violazione di legge o per motivazione assente/apparente; tuttavia nel caso di specie il Tribunale del Riesame ha fornito una motivazione esauriente e coerente, svolgendo una valutazione concreta e non equivocabile del materiale probatorio e ritenendo insussistente il fumus per l'integrazione dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno. La Corte ha confermato la correttezza della distinzione operata tra figura del reclutatore/intermediario e quella dell'utilizzatore (datore di lavoro), così come prevista dalla riforma (L. 199/2016), e ha escluso gli errori di diritto denunciati dal Procuratore. Conseguenza pratica: resta valido l'annullamento del sequestro preventivo disposto dal Tribunale del Riesame; il ricorso della Procura è respinto.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
comma 1, comma 2 (sequestro ai fini di confisca), comma 3
La norma punisce sia il reclutatore (caporale) sia chi utilizza/assume/impiega la manodopera anche mediante intermediazione; elenca indici di "sfruttamento" (reiterazione retribuzioni difformi, violazioni orario, sicurezza, condizioni degradanti) di cui è sufficiente la ricorrenza di una sola per integrare lo sfruttamento, ma lo sfruttamento deve essere accompagnato dall'approfittamento dello stato di bisogno. La norma non sovrappone automaticamente la posizione dell'intermediario e dell'utilizzatore: sono figure distinte e valutabili separatamente.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Cassazione verifica che la motivazione non sia apparentemente meramente formale o assente per rendere ammissibile il ricorso.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina i mezzi di prova nel procedimento penale; il ricorso lamentava omesso esame di elementi probatori, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse compiuto una disamina sufficiente.
art. 322 cod. proc. pen.
Attiene all'assunzione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto insindacabile in questa sede la valutazione di merito operata dal giudice del riesame.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per Cassazione per motivazione apparente o assente in materia di misure cautelari reali; la Corte ha applicato il criterio restringente richiedendo motivazione vera e non meramente apparente.
Legge 29 ottobre 2016, n. 199
Riforma l'art. 603-bis ampliando la responsabilità penale anche al datore di lavoro che utilizza la manodopera sfruttata e distinguendo le figure del caporale e dell'utilizzatore; la Corte sottolinea che la riforma non impone automatica sovrapposizione delle responsabilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari reali (sequestri) il controllo è limitato a violazioni di legge e a motivazione assente o apparente: la rivalutazione meramente sommaria o criticabile del compendio indiziario compete al giudice di merito e non alla Corte di legittimità.
- Per integrare il reato di caporalato (art. 603-bis) è necessario che vi sia una condotta che realizzi condizioni di sfruttamento individuabili tramite gli "indici" normativi; è sufficiente la ricorrenza di uno di tali indici, ma lo sfruttamento deve essere accompagnato dall'approfittamento dello stato di bisogno.
- La riforma del 2016 ha introdotto la responsabilità anche dell'utilizzatore della manodopera, ma ciò non comporta automatica sovrapposizione tra la figura del reclutatore (caporale) e quella dell'utilizzatore: il giudice deve valutare separatamente il ruolo e gli elementi probatori riferibili a ciascuno.
- Nel giudizio sul fumus commissi delicti per misure reali il tribunale deve compiere un accertamento concreto e puntuale degli elementi indiziari, ma la valutazione della loro sufficienza resta soggetta al sindacato limitato della Cassazione se non emergono vizi di diritto o motivazione apparente/insufficiente.
- Il mero rinvenimento di intercettazioni o contatti tra indagati non obbliga il giudice a ritenere sussistente lo sfruttamento: occorre che quegli elementi, nella loro concretezza e reiterazione ove richiesta, costituiscano indici rilevanti di sfruttamento e siano accompagnati dall'approfittamento dello stato di bisogno.
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