Cassazione Civile, Ordinanza n. 36050/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda di nullità dei provvedimenti del giudice delegato e del collegio del tribunale fallimentare con cui era stato negato il rimborso delle somme da lei versate quale assuntore del concordato fallimentare, somme accantonate per i creditori irreperibili e poi destinate al Fondo unico giustizia. In fatto, la ricorrente sosteneva che il concordato era stato omologato nel 2000, quindi prima dell'introduzione del Fondo unico giustizia, e che le somme residue non distribuite avrebbero dovuto esserle restituite. Con il ricorso per cassazione deduceva, come unico motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 136 e 117 l.f., dell'art. 11 preleggi c.c., della L. 181/2008, nonché dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione: assumeva che il giudice delegato non potesse disporre diversamente delle somme residue, che l'art. 117 l.f. consentisse solo il deposito presso un istituto di credito per il pagamento ai creditori irreperibili e che, in difetto di pretesa dei creditori, il proprietario delle somme avesse diritto alla restituzione; contestava inoltre la destinazione al Fondo unico giustizia e la compatibilità della soluzione con il quadro convenzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che la domanda di accertamento ordinario del diritto alla restituzione fosse ammissibile e non sovrapponibile a un'impugnazione dei provvedimenti concorsuali, ma ha poi dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. In particolare, ha rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso, poiché non erano riportati in modo puntuale i contenuti dei provvedimenti impugnati né gli atti processuali rilevanti. Ha poi escluso che fosse correttamente dedotto un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non era indicato alcun fatto storico omesso ma solo una censura sull'interpretazione normativa. Sul merito, la Corte ha ritenuto che la ratio decisiva fosse il fatto che, con il versamento, l'assuntore aveva adempiuto ai propri obblighi concordatari ottenendo la cessione dell'attivo fallimentare, e che le somme accantonate per i creditori irreperibili non fossero retrocedibili all'assuntore. Ha inoltre affermato che la questione della destinazione al Fondo unico giustizia era comunque irrilevante rispetto al diniego di restituzione, e ha richiamato la precedente giurisprudenza che esclude una lesione dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU. È stato disposto anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 136 l.f.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli organi concorsuali non potessero disporre delle somme residue in modo diverso dalla loro restituzione; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla ratio decidendi e ha valorizzato il ruolo dell'art. 136, comma 2, l.f. nella chiusura della procedura.
art. 117 l.f.
invocato per sostenere che le somme residue dovessero solo essere depositate per il pagamento dei creditori irreperibili e, in difetto, restituite; la Corte ha escluso che ciò fondasse un diritto dell'assuntore alla retrocessione.
art. 11 preleggi c.c.
art. 11 preleggi c.c. in riferimento alla L. 181/2008
richiamato per la questione temporale dell'applicabilità della disciplina sul Fondo unico giustizia; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini del rigetto.
L. 181/2008
in riferimento alla L. 181/2008
evocata per sostenere che l'istituzione del Fondo unico giustizia fosse successiva all'omologazione del concordato; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione rispetto al titolo del diniego di restituzione.
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato una violazione e ha richiamato la giurisprudenza che esclude profili di incompatibilità convenzionale nella destinazione delle somme ai creditori irreperibili e poi al Fondo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ha precisato che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni su questioni giuridiche o su punti della motivazione in sé.
art. 132, n. 4, c.p.c.
art. 132 cod. proc. civ., n. 4
richiamato per spiegare quando il difetto di motivazione può tradursi in nullità della sentenza: solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente/contraddittoria al punto da non consentirne la riconoscibilità.
art. 2697 c.c.
richiamato nel definire il fatto storico principale ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e nel ribadire che il ricorso deve indicare i fatti decisivi e il relativo supporto probatorio.
art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU
art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU
la Corte, richiamando un precedente, ha affermato che la destinazione delle somme ai creditori irreperibili e poi al Fondo non viola il diritto di proprietà, perché le somme erano definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e i creditori insoddisfatti non vantavano un diritto alla loro restituzione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
co. 1-bis dello stesso art. 13
richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce errori in provvedimenti o atti processuali deve riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non consente di rimettere in discussione l'interpretazione di norme o la valutazione di questioni giuridiche.
- Quando la procedura concorsuale è esaurita con l'omologazione e la controversia riguarda il diritto dell'assuntore alla restituzione di somme versate in adempimento del concordato, la domanda va valutata come azione ordinaria di accertamento del diritto e non come impugnazione endoconcorsuale.
- L'assuntore del concordato fallimentare che abbia versato somme in adempimento dei propri obblighi non acquista, per ciò solo, un diritto alla retrocessione delle somme residue destinate ai creditori irreperibili; tali somme seguono la disciplina concorsuale di destinazione e non ritornano al soggetto obbligato.
- La questione della successiva destinazione delle somme al Fondo unico giustizia può risultare irrilevante se il diniego di restituzione trova il suo titolo principale nel fatto che le somme erano già destinate ai creditori irreperibili e quindi non retrocedibili al debitore o all'assuntore.
- La destinazione delle somme residue a favore dei creditori irreperibili, e successivamente al Fondo se non reclamate, non integra di per sé una violazione del diritto di proprietà tutelato dalla CEDU, quando le somme siano ormai fuoriuscite dalla disponibilità della procedura e non residui un diritto dei creditori o dell'assuntore alla loro restituzione.
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