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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 1217 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'IRAP ritenuta indebitamente versata sulle quote costanti di svalutazioni dei crediti verso clienti, dedotte negli esercizi successivi in base a svalutazioni effettuate prima del 2005. L'Agenzia sosteneva che l'abrogazione della deducibilità delle svalutazioni, introdotta dal decreto-legge n. 168 del 2004, impedisse dal 2005 anche la deduzione delle quote pregresse, contestando inoltre la tempestività dell'istanza relativa al 2005, la prova dell'effettivo maggior versamento e la mancata verifica di eventuali riprese di valore o perdite sui crediti. La società sosteneva invece che il diritto alla deduzione delle quote pregresse fosse già consolidato negli esercizi in cui le svalutazioni erano state effettuate.

La decisione

L'appello principale della Direzione regionale è stato rigettato. La Commissione ha confermato che l'abrogazione della deducibilità IRAP dal 2005 non incide sulle quote pregresse, riferite a svalutazioni effettuate negli esercizi anteriori, poiché si tratta di una situazione giuridica sostanziale già consolidata. È stata inoltre ritenuta infondata la richiesta dell'Agenzia di considerare eventuali rivalutazioni o riprese di valore, trattandosi di mere ipotesi non provate. L'appello incidentale della Direzione provinciale, proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, decreto-legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004

    Indeducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni dei crediti a partire dall'esercizio 2005.

    La norma opera per il futuro e non elimina la deduzione delle quote pregresse relative a svalutazioni effettuate negli esercizi anteriori al 2005.

  • Art. 106, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 71, comma 3)

    La deduzione delle svalutazioni eccedenti il limite massimo è rinviata agli esercizi successivi secondo quote costanti.

    La svalutazione rilevante nel bilancio determina il riconoscimento fiscale del componente negativo; la deduzione può essere soltanto temporalmente differita per rispettare i limiti annuali.

  • Art. 3, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principio generale di irretroattività delle norme tributarie.

    In assenza di una specifica previsione, una modifica normativa non può incidere retroattivamente su situazioni giuridiche tributarie già consolidate.

  • Art. 38, D.P.R. n. 602 del 1973

    Termine di 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso.

    La questione della tempestività del rimborso relativo al 2005 non è stata esaminata nel merito, perché l'appello incidentale della Direzione provinciale è stato dichiarato tardivo e inammissibile.

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per l'impugnazione delle sentenze.

    L'appello incidentale della Direzione provinciale, proposto il 18 gennaio 2016 rispetto alla scadenza del 27 dicembre 2015, è stato considerato tardivo.

  • Art. 334 c.p.c.

    Regime delle impugnazioni incidentali tardive.

    La tutela dell'impugnazione incidentale tardiva non si applica quando le cause sono scindibili e riguardano rapporti autonomi, come nel caso delle annualità di rimborso attribuite a diverse articolazioni dell'amministrazione.

  • Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato dall'Agenzia in relazione al principio di correlazione tra componenti reddituali, ma ritenuto non decisivo ai fini della controversia.

  • Art. 1, D.P.R. n. 322 del 1998

    I modelli dichiarativi approvati con provvedimento amministrativo non possono derogare alle disposizioni di legge né eliminare diritti riconosciuti dalla disciplina fiscale.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria elimina una deduzione per gli esercizi futuri, occorre distinguere tra nuove deduzioni e quote di un diritto già sorto e legittimamente esercitato in precedenza: salvo espressa previsione retroattiva, le quote pregresse continuano a essere deducibili.
  • Il principio di irretroattività impedisce, di regola, che una modifica normativa successiva incida su situazioni fiscali sostanziali già consolidate.
  • L'amministrazione finanziaria che contesta un rimborso deve fornire elementi concreti e non può fondarsi su mere ipotesi, come eventuali future riprese di valore o perdite sui crediti.
  • I modelli di dichiarazione e gli atti amministrativi applicativi non possono modificare o limitare diritti derivanti direttamente dalla legge.
  • Nei giudizi con più amministrazioni o più annualità occorre verificare se le cause siano scindibili: in tal caso, l'impugnazione incidentale tardiva può essere dichiarata inammissibile.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la parte soccombente può essere condannata alle spese anche quando la materia sia tecnicamente complessa.

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