Cassazione Penale, Sentenza n. 2896/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per violazione dell'art. 99 c.p. e per vizio di motivazione nella valutazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; dedotta altresì l'estinzione del reato per remissione di querela accettata dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla luce del consistente carico di precedenti specifici e della natura sovrapponibile delle truffe commesse, con conseguente aumento di pena. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte di merito ha indicato elementi ostativi (precedenti, modalità particolarmente insidiose, assenza di collaborazione). Ha inoltre sancito che la remissione di querela non estingue il reato quando opera l'art. 649-bis c.p. (procedibilità d'ufficio al ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale, comprensive della recidiva qualificata), per cui la querela ritirata non ha efficacia estintiva nel caso in esame. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 codice penale
Norma sulla recidiva (qualificata, aggravata, pluriaggravata e reiterata): utilizzata per qualificare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ai fini dell'aumento di pena; la Corte ha ritenuto che i precedenti specifici e la natura sovrapponibile delle condotte giustificano la maggior pericolosità sociale.
art. 649-bis codice penale
Introduce il regime di procedibilità d'ufficio per reati altrimenti perseguibili a querela quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha interpretato che la recidiva qualificata/reiterata rientra tra tali circostanze, per cui la remissione di querela non estingue la perseguibilità.
decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (art. 11)
Riforma che ha modificato il regime di perseguibilità del reato di truffa e ha introdotto l'art. 649-bis c.p.; la Corte segnala la continuità tra le modifiche legislative e l'applicazione della procedibilità d'ufficio in presenza di recidiva reiterata.
art. 69 codice penale
Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti; la Corte osserva che la valutazione di equivalenza o subvalenza nel bilanciamento non elimina la sussistenza della recidiva ai fini del regime di procedibilità previsto da art. 649-bis.
Massime di principio
- La recidiva reiterata specifica può essere riconosciuta quando risultano precedenti penali specifici e condotte sovrapponibili entro il quinquennio: la motivazione può essere anche implicita purché risulti dall'insieme degli elementi che essa esprime maggiore pericolosità sociale.
- Il giudice non è tenuto a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive: è sufficiente che indichi gli elementi che hanno impedito il riconoscimento delle attenuanti generiche (es. plurimi precedenti, modalità insidiose, mancata collaborazione).
- La remissione di querela non estingue il reato quando, ai sensi dell'art. 649-bis c.p., ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui la recidiva qualificata/reiterata): in tali ipotesi la procedibilità è d'ufficio.
- Censure e profili non sollevati in sede di gravame (appello) risultano inammissibili in Cassazione se introdotti per la prima volta nel ricorso; la Cassazione richiede specificità nei mezzi di impugnazione.
- La Corte di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile se risulta generico o manifestamente infondato e può confermare sia la valutazione delle circostanze aggravanti che il rifiuto delle attenuanti sulla base della motivazione del giudice di merito.
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