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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12720/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso propone due motivi: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 291 e 178 lett. b) c.p.p., deducendo che la richiesta del P.M. non esplicitava gli elementi su cui si fondava e che, per analogia con l'art. 292 c.p.p., la richiesta del P.M. avrebbe dovuto essere precisa e dettagliata come l'ordinanza del giudice; (2) difetto di motivazione del provvedimento impugnato: il provvedimento non avrebbe chiarito gli elementi che giustificano l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), tenuto conto del lungo periodo di detenzione già subito dal ricorrente e dell'asserita mancata trasmissione degli atti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta avesse fornito adeguata risposta ai motivi già proposti in sede cautelare: la richiesta del P.M. di applicazione di diversa misura può essere espressa anche in forma di "parere" purché espliciti la richiesta; pertanto non è stata ravvisata nullità per violazione dell'art. 291 c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'art. 307 c.p.p. consente l'applicazione di misure alternative all'indagato scarcerato per decorrenza dei termini se "sussistono" le ragioni che avevano determinato la custodia (concetto interpretato in senso estensivo, comprendendo persistenza o sopravvenienza di esigenze cautelari), e ha ritenuto congrua la valutazione di merito del Tribunale secondo cui il ricorrente inserito in contesto di narcotraffico rimaneva concretamente pericoloso e quindi meritevole di obbligo di dimora con prescrizioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale incriminatrice (traffico di stupefacenti); la sua applicazione ha giustificato la considerazione di pericolosità rilevante ai fini cautelari.

  • art. 291 c.p.p.

    Disciplina il principio della domanda: la Corte interpreta che la richiesta del P.M. deve esprimere la volontà di applicare una misura ma non richiede formule sacramentali; una richiesta anche in forma di parere è valida se esplicita la domanda.

  • art. 292 c.p.p.

    Indica i requisiti di motivazione delle ordinanze che dispongono misure; la difesa sosteneva che la richiesta del P.M. dovesse avere struttura analoga, ma la Corte ha ritenuto sufficiente che la richiesta sia chiara ed esplicita.

  • art. 178 lett. b) c.p.p.

    Riferito alla nullità di ordine generale per mancanza della domanda: la Corte conferma che la mancanza della domanda integra nullità generale, ma nel caso concreto la richiesta del P.M. è stata ritenuta valida e sufficiente.

  • art. 307 c.p.p., comma 1 e 1‑bis

    Stabilisce che all'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice può disporre altre misure se "sussistono" le ragioni che avevano determinato la custodia; la Corte interpreta "sussistenza" in senso estensivo comprendendo persistenza o sopravvenienza di esigenze cautelari e ammette misure meno afflittive per garantire controllo (anche cumulazione di misure per reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a)).

  • artt. 281, 282, 283 c.p.p.

    Richiamati dalla norma per le misure cautelari alternative che possono essere disposte: la Corte conferma che tali misure possono essere adottate anche cumulativamente se ricorrono i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte applica tale norma condannando il ricorrente a €3.000.

  • D.L. n. 341/2000 (conv. L. n. 4/2001)

    Richiamato per spiegare la modifica terminologica (da "permanenza" a "sussistenza") dell'art. 307, la Corte usa tale modifica per giustificare interpretazione estensiva della norma.

  • C. Cost. 186/2000

    Richiamata in relazione all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta del Pubblico Ministero finalizzata all'applicazione di una misura cautelare può essere formulata anche come "parere" anziché con una specifica formula processuale, purché espliciti chiaramente la richiesta: l'assenza di "forme sacramentali" non determina automaticamente nullità.
  • Ai fini dell'applicazione di misure alternative dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307 c.p.p.) non è richiesta l'identità assoluta delle esigenze che giustificarono la custodia preventiva: è sufficiente che sussistano ragioni cautelari rilevanti, siano esse persistenti o sopravvenute.
  • La valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, contesto criminale) è essenzialmente di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • La carenza di motivazione o di trasmissione di atti deve essere specificamente dedotta e valutata: non ogni doglianza formale comporta automaticamente l'annullamento dell'atto cautelare se il giudice ha comunque fornito una motivazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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