Sentenza n. 1569/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del direttore generale n. 1291 del 19 aprile 2024 avente ad oggetto «costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigente medico – disciplina: pediatria con attribuzione dell''incarico di direttore di struttura complessa della sc pronto soccorso pediatrico» pubblicato in pari data; - del verbale della seduta della commissione di valutazione del 12 aprile 2024, nella quale sono stati individuati i criteri di valutazione del curriculum ed attribuiti i punteggi ai singoli candidati non esclusi, nonché della relazione sintetica predisposta dalla commissione di valutazione; - dei verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti; - del bando dell''avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - direttore - disciplina: pediatria, con attribuzione dell''incarico di direzione di struttura complessa, pubblicato nel BURL n. 1 del 3 gennaio 2024 e per estratto nella GU n. 6 del 19 gennaio 2024 e del relativo decreto di indizione del direttore generale n. 3340 del 18 dicembre 2023; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente e comunque connesso anche dagli estremi ignoti. nonché per la condanna dell''amministrazione, previa corretta rivalutazione del curriculum della ricorrente, all''adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante collocamento della ricorrente al primo posto in graduatoria alla procedura di cui è causa e conseguente attribuzione dell''incarico in parola nei confronti della stessa, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell''art. 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. ovvero, in ipotesi, con integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di pronto soccorso pediatrico, inclusi il decreto di approvazione della graduatoria e il verbale di valutazione dei curricula
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a incarico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 83 punti, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, contestando anzitutto la valutazione del proprio curriculum rispetto a quella del controinteressato, risultato vincitore con 84 punti. Ha dedotto, inoltre, il difetto di motivazione, poiché la Commissione aveva attribuito un punteggio complessivo per il curriculum senza indicare il punteggio riferibile ai singoli criteri e senza esplicitare il peso dei diversi elementi valutati. Ha lamentato anche l’illegittima mancata valutazione delle prestazioni qualitative e quantitative dichiarate nel curriculum, sostenendo che l’omessa certificazione del Direttore sanitario costituisse una carenza meramente formale sanabile mediante soccorso istruttorio. In via subordinata, ha censurato la genericità dei criteri fissati dalla lex specialis e l’ampiezza della discrezionalità rimessa alla Commissione. Il giudizio era stato inizialmente definito con declinatoria della giurisdizione amministrativa, poi riformata dal Consiglio di Stato, con conseguente riassunzione del processo davanti al TAR.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente nei limiti indicati in motivazione. Il primo motivo è stato respinto: non era possibile svolgere una comparazione effettiva tra i curricula, perché la Commissione non aveva previamente ripartito il punteggio complessivo tra i singoli criteri. Il secondo motivo è stato accolto. Il bando individuava i contenuti del curriculum e attribuiva alla relativa valutazione un massimo di 40 punti, demandando però alla Commissione la fissazione preventiva dei criteri; la Commissione avrebbe quindi dovuto stabilire, prima dell’esame delle candidature, i punteggi massimi e minimi per ciascun criterio, nonché eventuali sub-criteri, sub-punteggi e corrispondenti descrittori valutativi. Limitandosi a riprodurre i contenuti già indicati nel bando e ad attribuire un punteggio complessivo, accompagnato dalla sola formula secondo cui il curriculum era completo sotto il profilo scientifico e professionale, la Commissione ha violato i principi di trasparenza e l’autovincolo derivante dall’avviso, rendendo non verificabile l’iter logico e il peso dei singoli elementi. Il terzo motivo è stato respinto: sebbene la ricorrente avesse indicato nel curriculum le prestazioni svolte, non aveva prodotto la certificazione del Direttore sanitario espressamente richiesta dall’avviso per la valutazione di tale criterio. La certificazione non costituiva una mera regolarizzazione formale, ma un requisito sostanziale volto ad attestare concretezza e veridicità delle prestazioni; il soccorso istruttorio non era quindi attivabile, poiché avrebbe violato la lex specialis e la par condicio. Non era neppure applicabile la verifica d’ufficio prevista per le autocertificazioni, trattandosi di dichiarazione proveniente da un soggetto terzo. Il quarto motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito. Sono stati annullati il decreto di approvazione degli atti e il verbale della Commissione, compresa la relazione sintetica. L’amministrazione dovrà rinnovare entro 90 giorni la procedura a partire dalla valutazione delle candidature, mediante una diversa Commissione, che dovrà predeterminare la ripartizione dei punteggi e gli eventuali sub-criteri e sub-punteggi. La domanda di collocamento diretto al primo posto e di attribuzione dell’incarico non è stata accolta, restando salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992
La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
La valutazione per il conferimento dell’incarico deve avvenire mediante analisi comparativa dei curricula e degli altri elementi indicati dalla norma, sulla base di criteri fissati preventivamente; l’amministrazione deve nominare il candidato che consegue il miglior punteggio.
art. 8 d.P.R. n. 484/1997
Disciplina i contenuti del curriculum professionale rilevanti per la valutazione delle candidature agli incarichi di direzione di struttura complessa.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire successivamente una certificazione sostanziale espressamente richiesta dalla lex specialis, quando ciò comporterebbe la violazione della par condicio.
art. 71 d.P.R. n. 445/2000
La verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni non sostituisce la certificazione proveniente da un soggetto terzo richiesta dall’avviso per comprovare le prestazioni dichiarate.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La tutela conformativa può imporre la riedizione del potere amministrativo, ma non comporta automaticamente il collocamento del ricorrente al primo posto o l’attribuzione diretta dell’incarico quando residua attività valutativa dell’amministrazione.
art. 105 c.p.a.
Ha consentito al Consiglio di Stato di riformare la sentenza del TAR che aveva declinato la giurisdizione e di disporre la prosecuzione del giudizio davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva attribuisce un punteggio complessivo suddiviso in aree o criteri di valutazione, la commissione deve predeterminare, prima di esaminare le candidature, la ripartizione del punteggio tra i singoli criteri e, ove necessario, tra sub-criteri e sub-punteggi, così da rendere verificabile l’esercizio della discrezionalità tecnica.
- L’attribuzione di un punteggio complessivo non è adeguatamente motivata se non consente di ricostruire il peso dei singoli criteri e l’iter logico seguito dalla commissione; una formula generica sulla completezza o qualità del curriculum non supplisce alla mancata esplicitazione delle componenti valutative.
- La violazione delle regole di predeterminazione dei criteri e di motivazione della valutazione curriculare rende illegittimi gli atti della procedura e impone la riedizione della valutazione, normalmente mediante una diversa commissione, senza attribuire direttamente al ricorrente il posto o l’incarico quando residui un margine di valutazione amministrativa.
- Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per acquisire successivamente una certificazione sostanziale richiesta dalla lex specialis come condizione per la valutazione di un requisito, poiché ciò altererebbe le regole della procedura e violerebbe la par condicio dei concorrenti.
- Quando il bando richiede che un elemento del curriculum sia attestato da un soggetto terzo qualificato, la mera dichiarazione del candidato non equivale alla certificazione richiesta e non può essere automaticamente sostituita dalla verifica d’ufficio delle autocertificazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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