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Sentenza

Sentenza n. 11503/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza al giudicato per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 5959/2024

Giustizia amministrativa202502793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5959/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5959/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al creditore la somma di euro 7.159,98 oltre interessi e a pagare al difensore le spese di lite liquidate in euro 3.000. Il titolo, previamente corretto quanto all'attribuzione delle spese, era stato notificato in forma esecutiva all'Amministrazione. I ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse eseguito il pagamento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito i chiarimenti documentali richiesti dal TAR con ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo che il giudicato del giudice ordinario fosse stato ritualmente azionato e notificato e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, prevedendo nel dispositivo che operi senza facoltà di delega e senza compenso, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione completano l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato pecuniario nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 86 c.p.c.

    La ricorrente ha dichiarato di stare in giudizio personalmente in qualità di avvocato e di agire anche quale difensore del co-ricorrente.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il TAR ha esercitato il giudizio di ottemperanza ordinando all'amministrazione di conformarsi al giudicato e nominando, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni statali.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato pecuniario, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e costituisce il termine dilatorio prima del quale il creditore non può procedere all'esecuzione forzata né notificare l'atto di precetto nei confronti dell'amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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