Cassazione Penale, Ordinanza n. 14078/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso nel delitto di sostituzione di persona. Con il primo motivo ha denunciato inosservanza di norme processuali per la mancata disamina della memoria difensiva di replica depositata ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza in punto di responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, contestando la motivazione resa per relationem dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo, perché privo di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non essendo indicate le deduzioni effettivamente svolte nella memoria di replica. Ha giudicato non consentito il secondo motivo, perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando la legittimità della motivazione per relationem quando il giudice di appello mostri di avere compreso e autonomamente condiviso le ragioni della decisione di primo grado. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 598-bis c.p.p.
viene richiamato come base della memoria difensiva di replica nel giudizio di appello; la doglianza sulla sua mancata disamina è stata ritenuta generica perché non specifica il contenuto della memoria e le deduzioni asseritamente trascurate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
impone il requisito di specificità dei motivi di ricorso; la sua violazione comporta genericità del motivo
art. 606 c.p.p.
il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove
art. 131-bis c.p.
disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul suo mancato riconoscimento
art. 591 c.p.p.
la genericità e l'infondatezza manifesta dei motivi conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che lamenta la mancata considerazione di una memoria difensiva deve indicare specificamente quali deduzioni sarebbero state trascurate, non essendo sufficiente una censura meramente assertiva sulla mancata disamina.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello dimostri di avere compreso il contenuto sostanziale della motivazione di primo grado e di condividerla autonomamente.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è infondata se la sentenza impugnata rende percepibile la ragione del diniego mediante richiamo motivato alla decisione di primo grado.
- La proposizione di motivi generici o manifestamente infondati comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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