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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23936/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’espropriazione presso terzi promossa da una società per il recupero di un credito verso una società poi fallita. Il Ministero, chiamato come terzo pignorato, inizialmente dichiarava l’esistenza di una somma disponibile quale credito della debitrice verso di lui, ma successivamente rettificava la dichiarazione affermando che la somma non era più disponibile in bilancio perché sottoposta a perenzione amministrativa e, quindi, non esigibile in quel momento. Il giudice dell’esecuzione riteneva inefficace la rettifica e disponeva l’assegnazione. Il Ministero proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.; dopo un primo giudizio di legittimità favorevole solo quanto alla revocabilità della dichiarazione per errore scusabile, il Tribunale in rinvio respingeva nuovamente l’opposizione, escludendo la scusabilità dell’errore. Nel ricorso per cassazione il Ministero deduceva: 1) violazione delle norme processuali e del principio di diritto del rinvio, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato l’errore come di diritto e non avesse valorizzato gli elementi oggettivi che rendevano scusabile la rettifica; 2) violazione degli artt. 112, 392 e 553 c.p.c., lamentando che il giudice avesse affermato incidentalmente l’assegnabilità di crediti temporaneamente inesigibili senza considerare che il credito era condizionato e non esigibile oltre novanta giorni; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato le circostanze addotte a sostegno dell’errore scusabile.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la decisione del Tribunale, letta nella sua duplice ratio, ha correttamente escluso la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.: se l’errore era di diritto, la rimessione in termini non era applicabile; se era di fatto, comunque non sussisteva una causa non imputabile, perché le circostanze richiamate dal Ministero erano al più difficoltà operative e comunque conoscibili con ordinaria diligenza. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché diretto contro un mero obiter dictum e, soprattutto, nuovo rispetto alle questioni dedotte nell’opposizione esecutiva. Dichiara inammissibile, prima ancora che infondato, il terzo motivo perché il Tribunale non aveva omesso l’esame dei fatti, ma li aveva valutati escludendone la decisività, e perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Condanna il Ministero alle spese e dispone la trasmissione dell’ordinanza alla Procura della Corte dei conti per possibile danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    dichiarazione del terzo pignorato

    La dichiarazione resa dal terzo nella fase esecutiva può essere oggetto di revoca o rettifica solo nei limiti individuati dalla giurisprudenza, in particolare quando l’errore sia scusabile e ricorrano i presupposti della rimessione in termini.

  • art. 553 c.p.c.

    ordinanza di assegnazione

    L’ordinanza di assegnazione è il provvedimento contestato nella procedura di espropriazione presso terzi; la Corte richiama il tema dell’assegnazione di crediti non immediatamente esigibili e dei limiti della censura proposta in cassazione.

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    È il rimedio utilizzato per contestare l’ordinanza di assegnazione; i motivi dell’opposizione devono essere dedotti tempestivamente e non possono essere ampliati con nuove questioni in cassazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini opera solo in presenza di una causa non imputabile, oggettivamente estranea alla volontà della parte e causalmente determinante la decadenza; non è applicabile in caso di errore di diritto e non basta una mera difficoltà operativa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni processuali e la pretesa mancata osservanza del principio di diritto del giudizio di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per travisamento degli elementi di causa e del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nel precedente giudizio di cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al giudizio di rinvio e ai limiti delle questioni deducibili dopo la cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere una pretesa decisione su questioni non devolute; la Corte nega la fondatezza della censura anche per novità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è inammissibile quando mira a una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio o riguarda una pluralità eterogenea di circostanze e non un fatto storico decisivo unico.

  • art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 169

    Richiamato dal Ministero come base per la riassegnazione in bilancio delle somme perenti quando il credito torni esigibile.

  • artt. 51 e seg. d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    Richiamati ai fini della trasmissione dell’ordinanza alla Procura della Corte dei conti per possibile danno erariale.

Massime di principio

  • La revoca o rettifica della dichiarazione del terzo pignorato è ammissibile solo fino a quando il giudice non abbia chiuso la fase destinata alla dichiarazione e all’assegnazione; in ogni caso, la revoca non può essere ad nutum ma richiede un errore scusabile idoneo a fondare la rimessione in termini.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile, caratterizzata da assolutezza e da un’effettiva impossibilità di esercitare tempestivamente il potere processuale; non bastano incertezze, difficoltà organizzative o complesse verifiche interne.
  • L’errore di diritto non giustifica la rimessione in termini, mentre l’errore di fatto può rilevare solo se non imputabile alla parte e se non superabile con l’ordinaria diligenza.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che investano meri obiter dictum, né motivi nuovi che introducano questioni non dedotte nel giudizio di merito o nell’atto di opposizione esecutiva.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie o per contestare apprezzamenti di merito già compiuti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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