Sentenza del 03/04/2019 n. 1996 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRAP - Presupposto impositivo - Lavoratori autonomi - Criteri di valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerne la sussistenza del presupposto impositivo IRAP per un lavoratore autonomo. La questione è stabilire quando l'attività professionale sia svolta con un'autonoma organizzazione idonea a determinare un apporto apprezzabile rispetto al lavoro personale del professionista. Secondo il principio richiamato, rilevano sia l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile normalmente necessario per l'attività, sia l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
La decisione
La sentenza afferma che l'IRAP è dovuta quando il professionista è personalmente responsabile della propria organizzazione, non opera all'interno di strutture riferibili a terzi e dispone di un apparato organizzativo non marginale. Tale apparato deve offrire una condizione più favorevole rispetto a quella derivante dal solo lavoro personale. Il testo non indica gli estremi della decisione né l'esito processuale concreto, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Per far sorgere l'obbligazione al tributo IRAP con riguardo ai lavoratori autonomi è sufficiente che il soggetto sia in prima persona responsabile della propria organizzazione, non trovandosi ad operare in strutture a terzi riferibili e che impieghi beni strumentali che eccedono, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività ovvero si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui.
L'IRAP presuppone un'autonoma organizzazione effettiva e non marginale. È sufficiente, alternativamente, l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario oppure l'utilizzo non occasionale di personale, purché l'organizzazione sia riferibile direttamente al professionista.
Cassazione civile, sentenza n. 3676/2007
Una siffatta organizzazione costituisce quel quid pluris, non marginale, che è in grado di fornire un apprezzabile apporto all'attività del professionista.
Il requisito dell'autonoma organizzazione consiste in un elemento aggiuntivo rispetto all'attività personale del lavoratore autonomo, capace di incrementarne concretamente la produttività o di creare condizioni operative più favorevoli.
Massime di principio
- Un lavoratore autonomo non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'organizzazione è normalmente rilevante quando il professionista utilizza beni strumentali superiori al minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di collaboratori o dipendenti.
- La valutazione deve considerare la situazione concreta e il contesto professionale, applicando il criterio di ciò che normalmente accade per attività analoghe.
- L'attività svolta all'interno di una struttura organizzata e riferibile a terzi può escludere la responsabilità organizzativa personale richiesta per l'IRAP.
- Un apparato organizzativo deve essere non marginale e deve apportare un effettivo vantaggio all'attività; la mera presenza di strumenti essenziali o di costi occasionali non è necessariamente sufficiente.
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