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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14599/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro l'INPS per ottenere i benefici contributivi previsti per l'esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettandola per prescrizione, individuando il dies a quo nel pensionamento. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l'erronea individuazione del termine iniziale di prescrizione; (2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per non aver considerato le allegazioni sulla conoscenza dell'esposizione, che il ricorrente ricollegava al deposito delle consulenze tecniche ambientali; (3) violazione dell'art. 2934 c.c. per avere ritenuto prescrittibile il diritto dalla data di pensionamento; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver desunto la piena consapevolezza dell'esposizione in assenza di elementi anche presuntivi; (5) violazione dell'art. 2935 c.c. per non aver considerato che la mancanza di consapevolezza impediva l'esercizio del diritto e quindi il decorso della prescrizione; (6) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'INPS. L'INPS non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che l'eccezione di inammissibilità dell'appello poteva considerarsi implicitamente rigettata secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, non essendo necessarie formule sacramentali ma essendo sufficiente poter individuare nell'atto i capi impugnati e le ragioni dell'impugnazione. Ha invece accolto gli altri cinque motivi, richiamando l'orientamento secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale che decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia durante l'attività lavorativa. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare la questione attenendosi a tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto costituisce un beneficio autonomo rispetto al diritto a pensione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione e la struttura della decisione impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato per contestare l'omessa pronuncia e il difetto di motivazione

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la mancanza di motivazione o omessa pronuncia

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per contestare la ritenuta prescrittibilità del diritto dalla data del pensionamento

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare il ricorso a presunzioni sulla consapevolezza dell'esposizione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare il ricorso a presunzioni sulla consapevolezza dell'esposizione

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato, quindi non prima della conoscenza o conoscibilità dell'esposizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale non partecipato

  • art. 385 c.p.c.

    implicito riferimento alla cassazione con rinvio e regolazione delle spese, senza specifica citazione nel testo

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e non coincide con esso ai fini del decorso della prescrizione.
  • La prescrizione decennale del diritto decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza, o possa aver avuto conoscenza, del fatto di essere stato esposto oltre soglia all'amianto durante l'attività lavorativa, non automaticamente dal pensionamento.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione non è sufficiente un riferimento astratto al momento del pensionamento: occorre accertare in concreto quando il lavoratore abbia potuto conoscere l'esposizione rilevante.
  • L'eccezione di inammissibilità di un atto di appello può ritenersi implicitamente disattesa se dalla struttura dell'atto sono chiaramente individuabili i capi della sentenza impugnati e le ragioni dell'impugnazione, senza necessità di formule sacramentali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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