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Sentenza

Sentenza n. 5760/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 12 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 12 ottobre 2025 per l’attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad ottenere l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento presso la sede diplomatica per il 19 dicembre 2025, attivando così il procedimento per il rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 117 c.p.a., consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando l’oggetto del ricorso sia esclusivamente l’obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento e provvedere sulla richiesta.
  • La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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