Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - dell'ordinanza del Settore Polizia Municipale - Ufficio Area Vigilanza n. 8 del 04.03.2024, a firma del Dott. Francesco Barone, Registro Generale n. 16, pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Cesa in data 04.03.2024, avente ad oggetto “L'istituzione di zona 30 nell'area scolastica e residenziale di via Pietro Nenni, con estensione a vicoli e strade adiacenti, avvio di fase sperimentale di moderazione del traffico in via E. Montale attraverso un intervento di redistribuzione degli spazi stradali” (Doc. 1); - del decreto sindacale (con n. di protocollo attualmente sconosciuto) con il quale è stato nominato il Dott. Francesco Barone, ex comandante della Polizia Municipale, oggi dimesso, con competenze relative all'adozione degli atti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali; - dei verbali istruttori propedeutici all'ordinanza n. 8 del 04.03.2024 (con n. di prot. attualmente sconosciuti); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale all'ordinanza n. 8 del 04.03.2024;

Giustizia amministrativa202402330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza della Polizia Municipale n. 8 del 4 marzo 2024, istitutiva della Zona 30 e disciplinante circolazione, sosta e percorso pedonale in via E. Montale e nelle strade limitrofe, nonché gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza, chiedendone l’annullamento e contestando, in particolare, la concreta conformazione della strada e degli spazi destinati alla circolazione veicolare, alla sosta e al transito pedonale. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 157, comma 2, del Codice della strada, dell’art. 140 del relativo regolamento di attuazione, del d.m. 5 novembre 2001 sulle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, del d.m. 14 giugno 1989, n. 236, nonché dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a profili di illogicità e irragionevolezza. Secondo i ricorrenti, la strada, avente larghezza complessiva media di circa 5,68 metri e priva di uscita, era stata organizzata mediante stalli di sosta e un percorso pedonale che lasciavano una carreggiata residua incompatibile con il doppio senso di marcia e con i minimi normativi. Il Comune ha sostenuto la conformità delle misure, assumendo che il percorso pedonale fosse largo 90 centimetri, gli stalli circa 2 metri e la carreggiata circa 2,80 metri, anche in ragione del computo delle zanelle laterali. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica. Il verificatore ha misurato il percorso pedonale, comprensivo della zanella, in 96-100 centimetri, gli stalli in 174-180 centimetri e la carreggiata residua in 263-265 centimetri, ritenendo rispettata la normativa. I ricorrenti hanno contestato il computo della zanella, evidenziando che essa costituisce una canaletta per il deflusso delle acque e non uno spazio transitabile. Il TAR ha condiviso tale rilievo, ritenendo illogico includere i 40 centimetri della zanella nella larghezza del percorso pedonale e della carreggiata. Al netto della zanella, il percorso pedonale risultava largo al massimo 60 centimetri, mentre la carreggiata residua risultava larga circa 223 centimetri, con una larghezza di circa 1,11 metri per ciascun senso di marcia. Sono stati inoltre contestati il difetto di interesse concreto e attuale all’impugnazione del decreto sindacale di nomina del dirigente e la genericità delle censure relative a tale atto.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del Comune, riconoscendo la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti in quanto residenti o proprietari di immobili nella strada direttamente interessata dalla disciplina della sosta e della circolazione. Ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei residenti indicati come possibili controinteressati e ammissibili le domande di annullamento e quelle consequenziali, precisando che le concrete modalità di conformazione dell’attività amministrativa restano rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione nei limiti dell’effetto conformativo della decisione. Nel merito, ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 157, comma 2, Codice della strada e dell’art. 140 del regolamento attuativo. La zanella, essendo una canaletta laterale destinata allo smaltimento delle acque piovane e non uno spazio percorribile dai pedoni o destinato allo scorrimento dei veicoli, non poteva essere computata nella larghezza utile del percorso pedonale né della carreggiata. Ne derivava un percorso pedonale di circa 60 centimetri, inferiore sia al metro richiesto dall’art. 157, comma 2, Codice della strada in assenza di marciapiede rialzato, sia ai 90 centimetri previsti dal d.m. n. 236/1989. La carreggiata utile, pari a circa 2,23 metri complessivi e quindi a circa 1,11 metri per ciascuna corsia in una strada intrinsecamente a doppio senso, risultava incompatibile con il modulo minimo di corsia previsto dall’art. 140 del regolamento del Codice della strada. Il TAR ha inoltre ritenuto non risolutiva la proposta del senso unico alternato a vista, poiché aggravativa della congestione e non idonea a superare le situazioni di pericolosità in contrasto con la disciplina del d.m. 5 novembre 2001. Il ricorso è stato pertanto accolto e l’ordinanza n. 8/2024 annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi. È stata invece dichiarata la carenza di interesse concreto e attuale, oltre alla genericità delle censure, riguardo al decreto sindacale di nomina. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore, liquidato in euro 1.394,60 oltre accessori, è stato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza deve essere adeguatamente motivata anche con riguardo alla concreta compatibilità della disciplina adottata con le caratteristiche fisiche della strada e con le esigenze di sicurezza e circolazione.

  • art. 157, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro

    Lo spazio lasciato ai pedoni deve essere effettivamente transitabile e non può comprendere una zanella o canaletta destinata al deflusso delle acque.

  • art. 140 d.P.R. 495/1992

    Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m

    La disciplina della circolazione non può configurare corsie aventi una larghezza effettiva incompatibile con i moduli minimi previsti dal regolamento.

  • d.m. 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.2.1

    Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm

    Il percorso pedonale deve avere una larghezza utile effettiva di almeno 90 centimetri; nel calcolo non rientrano elementi non transitabili come le zanelle.

  • d.m. 5 novembre 2001

    Le norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti

    Anche nell’adeguamento di strade esistenti l’intervento non può introdurre ulteriori situazioni di pericolosità; la soluzione organizzativa deve essere coerente con le esigenze di sicurezza e con le caratteristiche funzionali della strada.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione può essere disposta quando l’accertamento tecnico delle caratteristiche dei luoghi e della conformità delle opere o della disciplina viaria ai parametri normativi è necessario per la decisione.

  • artt. 49-57 d.P.R. 115/2002

    Le spese e il compenso dell’ausiliario del giudice sono liquidati secondo la disciplina prevista per le attività peritali e di verificazione.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio

    L’aumento del compenso non spetta in assenza di una prestazione caratterizzata da eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto degli standard minimi di sicurezza e accessibilità stradale, nella larghezza utile del percorso pedonale non possono essere computati elementi laterali non transitabili, quali le zanelle o canalette destinate al deflusso delle acque piovane.
  • L’art. 157, comma 2, del Codice della strada impone che, in assenza di marciapiede rialzato, sia lasciato ai pedoni uno spazio effettivo non inferiore a un metro; tale requisito deve essere verificato sulla superficie concretamente percorribile e non sulla larghezza complessiva dello spazio laterale.
  • La disciplina comunale della sosta e della circolazione è illegittima quando, per effetto degli stalli istituiti su una strada a doppio senso, residui una carreggiata complessiva e una larghezza per corsia incompatibili con i moduli minimi stabiliti dall’art. 140 del regolamento del Codice della strada.
  • Nell’adeguamento di una strada esistente l’Amministrazione conserva margini di discrezionalità sulle modalità organizzative della circolazione, ma non può adottare soluzioni che introducano o aggravino situazioni di pericolosità, né può superare l’inadeguatezza delle misure mediante il semplice ricorso a un senso unico alternato a vista.
  • La motivazione di un provvedimento che disciplina la circolazione e la sosta deve confrontarsi con le concrete caratteristiche plano-dimensionali della strada e dimostrare la compatibilità delle misure adottate con la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.