Cassazione Penale, Ordinanza n. 19134/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata è la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza del 26 febbraio 2025 e in accoglimento del concordato in appello, ha rideterminato la pena nei confronti di due imputati, ritenuti colpevoli in concorso e in continuazione di reati in materia di stupefacenti. I ricorsi per cassazione sono stati proposti dalla difesa e censuravano esclusivamente l'eccessività della pena concordata e recepita in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non è ammissibile quando investe soltanto la misura della pena concordata, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato; unica eccezione è l'illegalità della pena, qui non ravvisabile.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.
art. 81 c.p.
Richiamato per la continuazione tra i fatti contestati.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice dei fatti in materia di stupefacenti per i quali gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come circostanza/aggravamento applicato alla contestazione in materia di stupefacenti.
art. 599-bis c.p.p.
La Corte ribadisce che nel patteggiamento in appello è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sola misura della pena concordata, salvo che sia dedotta l'illegalità della pena.
art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello richiamato dalla Corte.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, cioè spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non è ammissibile se mira soltanto a contestare la quantificazione della pena concordata e recepita nella decisione del giudice.
- Il negozio processuale concordato tra le parti, una volta consacrato nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità.
- L'unico profilo che può superare il limite all'impugnazione è l'illegalità della pena concordata; in difetto di tale allegazione, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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