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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19134/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza del 26 febbraio 2025 e in accoglimento del concordato in appello, ha rideterminato la pena nei confronti di due imputati, ritenuti colpevoli in concorso e in continuazione di reati in materia di stupefacenti. I ricorsi per cassazione sono stati proposti dalla difesa e censuravano esclusivamente l'eccessività della pena concordata e recepita in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non è ammissibile quando investe soltanto la misura della pena concordata, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato; unica eccezione è l'illegalità della pena, qui non ravvisabile.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice dei fatti in materia di stupefacenti per i quali gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come circostanza/aggravamento applicato alla contestazione in materia di stupefacenti.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte ribadisce che nel patteggiamento in appello è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sola misura della pena concordata, salvo che sia dedotta l'illegalità della pena.

  • art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello richiamato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, cioè spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non è ammissibile se mira soltanto a contestare la quantificazione della pena concordata e recepita nella decisione del giudice.
  • Il negozio processuale concordato tra le parti, una volta consacrato nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità.
  • L'unico profilo che può superare il limite all'impugnazione è l'illegalità della pena concordata; in difetto di tale allegazione, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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