Sentenza n. 706/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 808 del 2025, e quindi sul decreto ingiuntivo n. 376/2018 del 30.01.2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo reso esecutivo dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 808/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 376/2018, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 28.505,33, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria. Il decreto era stato opposto, ma l'opposizione era stata respinta con sentenza n. 808/2025, che lo aveva dichiarato esecutivo, successivamente passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto la perdurante mancata corresponsione delle somme e ha chiesto anche gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., nonché il rimborso di ulteriori costi, tra cui quelli di registrazione degli atti giudiziari. Il Comune ha sostenuto di avere ottemperato mediante il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'impegno della spesa, ma ha giustificato il mancato pagamento con l'omesso invio della fattura elettronica. Ha inoltre contestato l'applicabilità degli interessi moratori, ritenendo dovuti soltanto gli interessi legali indicati nel titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto infondata la pretesa del Comune secondo cui il pagamento sarebbe stato subordinato all'emissione di una fattura elettronica: trattandosi di obbligazione derivante da titolo giudiziale, il credito era determinato ed esigibile indipendentemente da tale formalità. Ha verificato la notifica del decreto, il passaggio in giudicato della sentenza che lo aveva reso esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'impegno della spesa non sono stati considerati adempimento, poiché il Comune non aveva effettuato il pagamento. Il giudice ha quindi ordinato all'amministrazione di pagare entro novanta giorni le somme dovute in base al decreto ingiuntivo, comprese le spese della procedura monitoria, nonché i documentati costi di registrazione della sentenza n. 808/2025, pari a euro 200. Non è stata riconosciuta la somma di euro 578,38 relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo, per difetto di idonea prova documentale. Sono stati riconosciuti soltanto gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.: gli interessi maggiorati di cui al comma 4 non erano stati specificamente liquidati nel titolo giudiziale e il giudice dell'ottemperanza non può integrarne il contenuto. Il TAR ha escluso l'applicazione automatica della disciplina degli interessi moratori prevista per le transazioni commerciali e per i contratti pubblici, poiché il credito derivava dal compenso per l'attività svolta quale presidente di un collegio arbitrale e non da una transazione commerciale o da un contratto pubblico. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere anche le necessarie operazioni contabili e finanziarie. Il commissario dovrà rispettare i limiti dell'art. 159, comma 5, TUEL. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, compresi i poteri conformativi ed esecutivi e la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 1284, comma 1, c.c.
In assenza di una specifica liquidazione di interessi maggiorati nel titolo esecutivo, dopo la domanda sono dovuti i soli interessi al tasso legale indicato dal comma 1.
art. 1284, comma 4, c.c.
Gli interessi maggiorati per il periodo successivo alla domanda giudiziale non operano automaticamente e richiedono una domanda espressa e una specifica pronuncia del giudice della cognizione; il giudice dell'ottemperanza non può integrare il titolo.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
I provvedimenti dei commissari nominati nell'ambito dell'ottemperanza devono rispettare i limiti relativi alle somme impignorabili previste dalla disciplina della tesoreria degli enti locali.
art. 653 c.p.c.
La sentenza che rigetta l'opposizione rende esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; nel caso concreto la sentenza passata in giudicato costituiva il presupposto dell'ottemperanza.
art. 1, comma 210, l. 244/2007
La formalità della fatturazione elettronica non può impedire l'esecuzione di un'obbligazione di pagamento definitivamente accertata da un titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento, il riconoscimento del debito fuori bilancio e il mero impegno contabile della spesa non integrano l'adempimento se l'amministrazione non ha effettivamente corrisposto le somme dovute.
- Quando il credito deriva direttamente da un titolo giudiziale ed è determinato ed esigibile, l'amministrazione non può subordinare il pagamento all'emissione di una fattura elettronica, se tale formalità non costituisce parte del contenuto del titolo o un presupposto sostanziale dell'obbligazione accertata.
- Gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. non sono un effetto automatico della mora: occorrono una domanda espressa e una specifica pronuncia del giudice della cognizione. In mancanza, il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi agli interessi previsti dal titolo e non può integrarlo.
- La disciplina degli interessi moratori propria delle transazioni commerciali e dei contratti pubblici non si applica a un credito derivante dal compenso per l'attività svolta quale presidente di un collegio arbitrale, quando il rapporto non rientra nel paradigma della transazione commerciale o del contratto pubblico.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie al pagamento, comprese allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato, fermi i limiti dell'art. 159, comma 5, TUEL.
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