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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia: - del Provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/10190 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 13 gennaio 2026, notificato via PEC, con cui si rigettava l’istanza diretta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia che ha rigettato l’istanza di conversione del titolo di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato che le questioni giuridiche e fattuali dedotte necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito. In sede cautelare ha inoltre considerato prevalente l’interesse del cittadino straniero alla permanenza in Italia, non emergendo circostanze idonee a compromettere l’ordine pubblico.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego impugnato, consentendo al cittadino straniero di permanere in Italia e di svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio. La decisione è stata adottata perché le questioni controverse richiedono un esame approfondito nel merito e perché, nel bilanciamento degli interessi, è prevalente l’interesse alla permanenza dello straniero, in assenza di elementi pregiudizievoli per l’ordine pubblico. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in attesa della decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni giuridiche e fattuali dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato e rinviare l’esame completo alla fase di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi relativo alla permanenza di un cittadino straniero, l’interesse alla permanenza può prevalere quando non emergano circostanze concretamente idonee a compromettere l’ordine pubblico.
  • La sospensione cautelare del diniego di conversione del titolo di soggiorno può comportare, nelle more del giudizio, la possibilità per lo straniero di permanere sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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