Cassazione Civile, Ordinanza n. 07222/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti in un edificio condominiale sulla scala di accesso dal piano terra al primo piano e sul vano sottoscala. In primo grado il tribunale, accogliendo parzialmente la domanda della condomina del primo piano, aveva ordinato ai convenuti di ripristinare la prima rampa di scale, il sottoscala e alcuni gradini posti al piano terreno. In appello, su impugnazione principale dei convenuti e incidentale della condomina sulle spese, la corte territoriale ha riformato solo la parte relativa al sottoscala e agli scalini del piano terreno, ritenendo che i convenuti, avendo acquistato il piano terra, fossero proprietari anche del sottoscala e che la modifica della scala costituisse innovazione illegittima solo per il profilo della fruibilità del bene comune. La ricorrente principale ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che il sottoscala dovesse presumersi comune e che la corte d'appello avesse erroneamente attribuito ai resistenti la proprietà esclusiva del vano; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., per non avere attribuito agli atti notarili da lei richiamati piena prova della comproprietà del sottoscala fino a querela di falso; 3) censura sulla compensazione totale delle spese di lite, assumendo che la riforma delle spese in appello fosse stata disposta oltre i limiti dell'impugnazione. I resistenti hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, ma questo è stato dichiarato tardivo e non depositato nei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha inoltre dichiarato improcedibile il controricorso contenente il ricorso incidentale, rilevando sia la tardività della notificazione sia il mancato deposito nei termini. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata altresì data applicazione al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
La presunzione di condominialità riguarda anche il vano sottoscala, salvo titolo contrario idoneo a escludere in modo inequivoco la comunione; il bene comune non può essere attribuito alla proprietà esclusiva del singolo solo perché è posto sotto una scala o perché il piano sovrastante/sovrastato è di proprietà esclusiva.
La censura è stata ritenuta infondata perché gli atti richiamati non imponevano un diverso apprezzamento probatorio da parte del giudice di merito rispetto alla presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.
L'efficacia di prova legale dell'atto pubblico è limitata agli elementi estrinseci dell'atto e non si estende al contenuto delle dichiarazioni, che possono essere contrastate con ogni mezzo di prova senza querela di falso.
Nel regime applicabile ratione temporis, il controricorso contenente ricorso incidentale notificato e depositato oltre i termini è dichiarato improcedibile e, se concorre con una causa di inammissibilità, prevale la declaratoria di improcedibilità.
Il mancato o tardivo deposito del ricorso/controricorso determina improcedibilità e preclude l'esame del gravame anche ai fini della sola inammissibilità.
È richiamato solo per il principio del concorso tra inammissibilità e improcedibilità, con prevalenza di quest'ultima.
È richiamato solo per il principio del concorso tra inammissibilità e improcedibilità, con prevalenza di quest'ultima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
Massime di principio
- La presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. opera anche per il vano sottoscala e per gli spazi tecnici o di servizio funzionalmente destinati all'uso comune; può essere superata solo da un titolo idoneo, dal quale risulti in modo inequivoco l'esclusione della comunione.
- Quando un condomino rivendica la proprietà esclusiva di un bene compreso tra quelli normalmente comuni ex art. 1117 c.c., l'onere di provare il titolo contrario grava su chi afferma l'esclusività; non basta il generico richiamo ai propri atti di acquisto o a quelli dei danti causa, se non emergono elementi decisivi di deroga alla comunione.
- L'atto pubblico fa piena prova soltanto della provenienza e delle attestazioni rese davanti al pubblico ufficiale, non del contenuto sostanziale delle dichiarazioni documentate, che restano liberamente contestabili senza querela di falso.
- Nel giudizio di cassazione, il controricorso con ricorso incidentale notificato o depositato oltre i termini è improcedibile; se coesiste una possibile causa di inammissibilità, l'improcedibilità prevale e impedisce l'esame del ricorso incidentale.
- L'allocazione proprietaria del bene posto sotto una scala non può essere desunta automaticamente dalla proprietà esclusiva della rampa o del piano adiacente, perché l'accessorietà o incorporazione richiede una unione fisica e funzionale tale da escludere l'autonoma utilizzazione del bene sottostante.
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