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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22939/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata e sequestro di persona. Deduce: (i) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 628 c.p.) in relazione alla rapina, lamentando che la Corte d'appello abbia ritenuto credibili le dichiarazioni delle persone offese senza valutare adeguatamente la tesi difensiva che il ricorrente fosse vittima/forzato da altro autore (Arslan); (ii) violazione di legge (art. 605 c.p.) e vizio di motivazione in relazione al sequestro di persona, rilevando una presunta incongruenza tra le dichiarazioni delle vittime (secondo cui dovettero forzare una porta) e le risultanze del sopralluogo (porta priva di segni di effrazione); (iii) vizio nel trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis, 133 c.p.): errata determinazione della pena base, eccessivo aumento per continuazione e bilanciamento illegittimo tra circostanze tali da non prevalere le attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese è questione di merito riservata al giudice di merito e che le dichiarazioni, debitamente valutate dalla Corte d'appello, erano coerenti e sufficienti a fondare la responsabilità del ricorrente. Sul secondo motivo ha escluso che si potesse rinnovare in sede di legittimità una diversa valutazione delle emergenze probatorie (sopralluogo), trattandosi di richiesta di valutazione alternativa delle prove riservata al merito. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il reclamo sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha motivato congruamente la quantificazione della pena (pena base leggermente superiore al minimo edittale, aumento per continuazione riferito a condotte oggetto del medesimo processo e adeguatezza complessiva della pena). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte ha esaminato la responsabilità sulla base delle descrizioni delle vittime ritenendole attendibili per la ricostruzione dell'elemento materiale e dell'apporto del ricorrente.

  • art. 605 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di sequestro di persona; la Corte ha ritenuto che le contestazioni relative a elementi probatori tecnici (sopralluogo/assenza di segni di effrazione) implichino una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disposizione sulle circostanze aggravanti speciali; richiamata nel contesto della determinazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di determinazione della pena in base ai parametri indicati; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello abbia rispettato i parametri e l'ampio margine discrezionale riconosciuto ai giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della vittima, le quali possono da sole fondare la condanna se validate da motivazione rigorosa sulla credibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze economiche in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; indica la modalità procedurale seguita nel caso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate, costituire prova autonoma sufficiente per la condanna; il giudice di merito deve svolgere una valutazione più penetrante sulla credibilità dell'offeso, ma tale valutazione è in genere insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • La Corte di Cassazione è limitata al controllo di legittimità sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare la valutazione delle prove o proporre una valutazione alternativa degli elementi probatori.
  • Per censurare efficacemente in Cassazione una valutazione probatoria occorre dimostrare travisamento delle prove o contraddizioni manifeste nella motivazione, indicando puntualmente le parti del compendio probatorio che sarebbero state travisate.
  • Nella quantificazione della pena i giudici di merito hanno un ampio potere discrezionale purché applichino i parametri di cui all'art. 133 c.p.; le censure sulla determinazione della pena richiedono la contestazione dell'illogicità o dell'incoerenza della motivazione, non una semplice preferenza valutativa.
  • Le incongruenze tra dichiarazioni e rilievi tecnici (es. assenza di segni di effrazione) non comportano automaticamente l'inefficacia delle dichiarazioni delle vittime: il giudice deve valutare la coerenza complessiva del quadro probatorio; solo un contrasto manifesto e decisivo può fondare la riforma in sede di legittimità.

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