Cassazione Penale, Ordinanza n. 27764/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché dagli atti risultava che la notificazione della citazione per l'udienza di appello all'imputato era stata ritualmente eseguita. Per effetto dell'inammissibilità sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 luglio 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso riguardava la dedotta irregolarità della notificazione della citazione per l'udienza di appello, questione prospettata per contestare la ritualità del contraddittorio in secondo grado. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, dagli atti, la notificazione era stata ritualmente eseguita; di conseguenza ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, ivi incluse le statuizioni accessorie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo deduce un vizio manifestamente infondato, risultando dagli atti la regolarità della notificazione contestata.
- La dedotta irregolarità della citazione in appello non può fondare l'annullamento se il controllo sugli atti dimostra che la notificazione è stata ritualmente eseguita.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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