Cassazione Penale, Sentenza n. 20592/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'obbligo di presentazione in Questura imposta dal Questore per cinque anni e con prescrizioni di firma in occasione delle partite del Treviso. Deduce: 1) violazione di legge per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore tra notifica del provvedimento del Questore (03/11/2023) e convalida da parte del G.i.p. (04/11/2023 alle 11:30), con conseguente nullità; 2) omessa motivazione sulle modalità concrete dell'obbligo di presentarsi, in particolare sulla doppia firma anche per le trasferte; 3) omessa considerazione della memoria difensiva tempestivamente depositata via PEC alle 10:36 del 04/11/2023 che conteneva censure sulla ricostruzione fattuale; il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio condividendo il primo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (violazione del termine di 48 ore e mancata considerazione della memoria difensiva), con valore assorbente delle altre censure. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione e ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 02/11/2023 nella parte relativa all'obbligo di presentazione. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Treviso in diversa composizione personale e ha ordinato che la Cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Treviso. Le ulteriori doglianze non sono state esaminate per assorbimento.
Norme richiamate
Cass. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale
Stabilità del principio secondo cui la convalida giudiziaria di misure impositive di firma non può essere effettuata prima della decorrenza di 48 ore dalla notifica, pena la nullità per violazione del diritto di difesa.
Cass. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo)
La giurisprudenza richiede che il G.i.p. prenda in considerazione le memorie difensive tempestivamente depositate prima della convalida; la mancata considerazione integra un vizio procedurale rilevante.
Provvedimento del Questore di Treviso del 02/11/2023
Atto amministrativo impugnato che imponeva il divieto di accesso agli stadi e l'obbligo di presentazione in Questura; la sua efficacia relativa all'obbligo di presentazione è stata sospesa in seguito all'annullamento parziale della convalida giudiziaria.
Massime di principio
- La convalida giudiziaria di misure che impongono obblighi di firma non può essere eseguita prima della decorrenza di 48 ore dalla notifica al destinatario; il mancato rispetto di questo termine determina nullità della convalida con conseguente annullamento della parte interessata.
- Il G.i.p. ha l'obbligo di considerare e motivare espressamente le memorie difensive presentate tempestivamente prima della convalida; la mancata considerazione è un vizio che può determinare l'annullamento.
- La Corte può disporre l'annullamento limitato solo alla parte viziata della ordinanza e sospendere l'efficacia amministrativa del provvedimento nella stessa misura, rinviando il punto a un nuovo giudizio in diversa composizione.
- Le censure di eccessiva afflittività o di mancata proporzionalità di obblighi pratici (es. doppia firma per trasferte) devono essere valutate nel merito dal giudice di rinvio, ma non possono supplire ai vizi procedurali che rendono necessaria l'annullamento.
- Per tutelare il diritto di difesa è essenziale rispettare termini procedurali e assicurare che ogni atto di convalida sia preceduto da effettiva possibilità di produrre argomenti e documenti difensivi.
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