Sentenza n. 1108/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 631/2025 dell’8 maggio 2025 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 631/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 631/2025 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 650,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato di euro 21,50, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 13 maggio 2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato all'ufficio ministeriale territorialmente competente di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Firenze, se e nella misura in cui risultino ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei successivi sessanta giorni agli adempimenti necessari, senza diritto a compenso. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice, in caso di mancata esecuzione del giudicato, di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e imporre una somma per ogni violazione o inosservanza successiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per imporre al Ministero il pagamento di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'insediamento del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni per il pagamento dei debiti pecuniari derivanti da titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione consente di attivare l'esecuzione secondo le modalità previste dalla disposizione, compresa l'emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero, effettuata via PEC il 13 maggio 2025.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente, entro il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il beneficiario può proporre ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo del dovuto.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza e attribuirgli il compito di provvedere, entro un termine successivo a quello assegnato all'amministrazione, agli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, facendola decorrere dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e fino all'insediamento del commissario ad acta.
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