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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28841/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato, sostenendo che vi fosse incertezza sulla sua identità personale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché di merito e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate in modo adeguato dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso ogni dubbio sull'identità dell'imputato, valorizzato la sua condizione di pericolosità sociale e la persistente violazione del provvedimento di espulsione, nonché ritenuto correttamente la recidiva pluriaggravata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La motivazione di inammissibilità è fondata sul fatto che le doglianze investivano valutazioni di fatto già scrutin ate in appello e non denunciavano vizi rilevanti in sede di legittimità. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto alle statuizioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in una diversa valutazione di elementi già esaminati dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, questioni già adeguatamente vagliate in appello.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censura di merito e può essere escluso quando la motivazione valorizza elementi ostativi come perdurante pericolosità sociale, reiterazione di condotte illecite e assenza di segni di resipiscenza.
  • La recidiva può essere mantenuta quando la violazione della legge si inserisca in un quadro di persistente indifferenza verso i precetti dell'autorità giudiziaria e sia sintomatica di accresciuta pericolosità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esoneri, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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