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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto del Dirigente del Servizio – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia” n. 126/ITE del 23 giugno 2016, di cui alla nota di trasmissione prot. n. 0460371/04/07/2016/R MARCHE/GRM/ITE/P, con il quale si dichiarava “non ammissibile a contributo il progetto presentato ai sensi della D.G.R. 918 del 27 giugno 2011 dalla azienda agricola PICENA GARDEN 2004 S.R.L. C.F. 00213330442 P.I. 00228110979 con sede in via Menocchia snc nel Comune di Ripatransone, per il ripristino delle strutture aziendali e/o delle scorte danneggiate piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011, per i motivi riportati nel documento istruttorio”, e per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa201600587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a contributo per il ripristino di strutture aziendali, impianti e scorte danneggiati dalle piogge alluvionali del 1-3 marzo 2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale che ha dichiarato non ammissibile il progetto presentato ai sensi della D.G.R. n. 918/2011, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il diniego è intervenuto dopo un lungo procedimento istruttorio e plurime richieste di integrazione documentale, alle quali l'impresa non ha fornito riscontro completo. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, all'inadeguatezza dell'istruttoria, agli errori nell'indicazione dei destinatari delle comunicazioni e al superamento del termine di conclusione del procedimento. L'impresa contestava inoltre la mancata ammissione al contributo nonostante la ricevibilità della domanda e sosteneva che il decorso del termine procedimentale avrebbe impedito alla Regione di provvedere tardivamente. Dagli atti risultava tuttavia la mancata produzione di documentazione fotografica idonea a comprovare i danni, delle fatture dei lavori, della documentazione di fine lavori, di un computo tecnico estimativo sufficiente e dell'elenco delle spese sostenute con la relativa giustificazione. La stessa impresa aveva riconosciuto, durante il procedimento, che la documentazione non era completa. Gli errori nei destinatari delle comunicazioni consistevano in meri refusi, senza impedire la ricezione degli atti da parte della legale rappresentante. È stata proposta anche domanda risarcitoria per il danno asseritamente derivante dal diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che i contributi previsti dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 102/2004 abbiano natura indennitaria e non risarcitoria: l'amministrazione può quindi erogarli solo nel rispetto delle finalità, dei criteri selettivi e della documentazione stabiliti dalla disciplina applicabile. La ricevibilità della domanda non attribuisce un diritto al contributo, subordinato alla verifica dell'ammissibilità del progetto e alla produzione della documentazione necessaria. La Regione ha legittimamente rilevato l'incompletezza della documentazione nonostante le reiterate richieste di integrazione, sicché non era possibile valutare né l'effettiva entità dei danni né i costi di ripristino. Non è stata ravvisata alcuna contraddittorietà nella motivazione, poiché la carenza riguardava sia la documentazione progettuale sia quella relativa alla fine dei lavori. L'istruttoria è stata ritenuta congrua e adeguata. I refusi relativi ai destinatari delle comunicazioni costituiscono mere irregolarità, non avendo impedito la conoscenza degli atti. Il termine di conclusione del procedimento, interrotto dalle richieste di integrazione, non aveva natura perentoria e il suo superamento non comportava né silenzio-assenso né consumazione del potere amministrativo. Inoltre, entro il termine quadriennale previsto dalla disciplina applicabile, l'impresa non aveva prodotto la documentazione prescritta. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, presupposto imprescindibile della responsabilità da atto illegittimo. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della controversia e del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 102/2004

    I contributi previsti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004

    I contributi per i danni da eventi calamitosi hanno natura indennitaria e sono subordinati al rispetto delle finalità di intervento, dei criteri selettivi e della documentazione previsti dalla disciplina applicabile.

  • D.G.R. Marche n. 918/2011

    punto 7 dell’allegato A alla DGR 918/11; punto 8 dell’Allegato A alla citata DGR 918/11

    La deliberazione stabilisce la documentazione necessaria per valutare l'ammissibilità del progetto e quella da produrre a fine lavori, comprese la documentazione fotografica, le fatture, il computo estimativo, l'elenco delle spese e le relative giustificazioni.

  • D.M. n. 12541/2011

    Il riconoscimento ministeriale del carattere eccezionale dell'evento atmosferico costituisce il presupposto per l'intervento contributivo regionale.

  • Regolamento (CE) n. 1857/2006

    La disciplina europea richiamata prevedeva il termine quadriennale entro cui liquidare i contributi correlati alla perdita.

  • Regolamento (UE) n. 702/2014

    La disciplina europea richiamata concorreva a fissare il termine quadriennale per la liquidazione dei contributi.

Massime di principio

  • I contributi pubblici destinati a fronteggiare danni derivanti da eventi calamitosi, quando previsti dalla disciplina speciale, hanno natura indennitaria e non risarcitoria; la loro erogazione resta subordinata al possesso dei requisiti e alla produzione della documentazione richiesti dalla normativa e dall'atto regolatore della misura.
  • La ricevibilità di una domanda di contributo non attribuisce al richiedente un diritto all'erogazione, poiché l'ammissione presuppone la positiva verifica dell'ammissibilità del progetto e della completezza della documentazione necessaria.
  • La mancata produzione, nonostante reiterate richieste di integrazione, della documentazione indispensabile a comprovare l'entità del danno, i lavori eseguiti e le spese sostenute legittima il diniego di contributo, impedendo all'amministrazione di valutare e quantificare l'intervento finanziabile.
  • Il termine di conclusione del procedimento per l'erogazione di un contributo, ove non qualificato come perentorio dalla disciplina applicabile, non determina, per il suo superamento, né la formazione del silenzio-assenso né la consumazione del potere dell'amministrazione di provvedere; le richieste di integrazione documentale incidono inoltre sul decorso del termine.
  • Gli errori materiali nell'indicazione del destinatario delle comunicazioni procedimentali costituiscono mere irregolarità quando dagli atti risulti che il soggetto interessato abbia comunque ricevuto le comunicazioni e abbia potuto partecipare al procedimento.
  • La domanda risarcitoria per danno da provvedimento illegittimo non può essere accolta in assenza dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto, che costituisce il presupposto necessario della responsabilità della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoVizi formali non invalidantiRisarcimento del danno da attività amministrativa

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