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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18356/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sul contrasto tra le disposizioni del regolamento interno dell'istituto penitenziario (conformi alla circolare D.A.P. del 2/10/2017) e la normativa primaria: per i detenuti in regime 41-bis il regolamento limitava a una sola ora la permanenza all'aria aperta, computando la seconda ora prevista dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) come svolta all'interno delle sale di socialità. Il detenuto aveva chiesto il riconoscimento del diritto a fruire di due ore effettive all'aperto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero e del Dipartimento, confermando l'orientamento secondo cui sono illegittime le disposizioni amministrative e di regolamento che, per i sottoposti a 41-bis, riducano a una sola ora la permanenza all'aperto consentendo che la seconda ora sia svolta nelle sale di socialita. La Corte ha affermato che permanenza all'aperto e socialita devono essere distinte per finalita e che la limitazione da due a una ora non puo essere stabilita da atti amministrativi generali ma solo da un provvedimento specifico e individualizzato della direzione carceraria motivato da "motivi eccezionali" relativi alla sicurezza della custodia. Inoltre la modifica dell'art. 10 operata dal d.lgs. n.123/2018 non ha implicitamente abrogato il rinvio contenuto in art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), perche tale rinvio ha natura statica e recettizia; quindi rimane il minimo di riferimento. Non sono state imposte al ricorrente le spese processuali e la somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    La permanenza all'aperto prevista dalla lett. f) va intesa come distintamente rispetto alla socialita e garantisce due ore che devono essere effettive; il rinvio all'art. 10 ha natura statica e recepisce il requisito del tempo minimo

  • art. 10, ordinamento penitenziario

    primo comma; modificato dal d.lgs. n. 123/2018

    La modifica non determina la tacita abrogazione del rinvio contenuto in art. 41-bis; la disposizione richiamata e' stata incorporata nella disposizione rinviante e resta rilevante il limite minimo della permanenza all'aperto

  • d.lgs. n. 123/2018

    modifica dell'art. 10 Ord. pen.

    Nonostante l'aumento dell'orario generale previsto dall'art. 10, la Corte ritiene che non sia venuto meno il rinvio statico operato dalla lett. f) dell'art. 41-bis; quindi la modifica non legittima una interpretazione che consenta di computare la seconda ora come socialita al chiuso

  • D.P.R. n. 230/2000

    Riconosce che solo per motivi eccezionali la permanenza all'aperto possa essere ridotta a non meno di un'ora; la Corte ricava conferma che la riduzione sotto il minimo richiede motivazione eccezionale e misure individuali

  • circolare D.A.P. 2 ottobre 2017

    La Corte ritiene illegittime le disposizioni della circolare che, con efficacia generale, consentono di limitare a una sola ora la permanenza all'aperto per i 41-bis computando la seconda ora come svolta nella socialita

  • art. 35-bis Ord. pen. (reclamo)

    Strumento giurisdizionale utilizzato dal detenuto per impugnare le disposizioni regolamentari dell'istituto; il rimedio e' idoneo a ottenere tutela del diritto alla permanenza all'aperto

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la permanenza all'aperto e la socialita sono finalita distinte: la seconda ora prevista da art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) deve essere effettivamente fruita all'aperto e non puo essere sostituita da attivita svolte nelle sale di socialita.
  • Regolamenti d'istituto e circolari amministrative non possono, con efficacia generale, ridurre il tempo minimo di permanenza all'aperto previsto dalla normativa primaria; eventuali limitazioni devono risultare da provvedimenti specifici e individualizzati motivati da ragioni eccezionali di sicurezza.
  • La modifica dell'art. 10 operata dal d.lgs. n.123/2018 non implica automaticamente la soppressione del rinvio contenuto in art. 41-bis: il rinvio ha natura statica/recettizia e la norma incorporante conserva i requisiti essenziali richiamati.
  • Dove l'Amministrazione intenda limitare la permanenza all'aperto sotto il minimo ordinario, deve adottare provvedimenti individuali che documentino i "motivi eccezionali" di sicurezza; in mancanza di tali provvedimenti il detenuto puo ricorrere (ex art.35-bis) e ottenere l'accoglimento.
  • La giurisprudenza di legittimita fornisce un orientamento consolidato che puo essere invocato nei reclami e nei ricorsi per ottenere la tutela del diritto alle ore di aria aperta previste per i soggetti in regime 41-bis.

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