Cassazione Penale, Ordinanza n. 24547/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze difensive. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità per truffa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la vicenda dovesse essere qualificata come mero inadempimento contrattuale e che egli avesse svolto solo un ruolo di intermediario. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate tali censure, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico ed esaustivo la riconduzione della condotta alla truffa contrattuale, evidenziando la presenza di artifici e raggiri consistiti nel rassicurare falsamente il committente sulla regolarità di lavori di ristrutturazione in realtà non eseguiti, inducendolo al pagamento di due stati di avanzamento e rendendosi poi irreperibile dopo i bonifici.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta descritta integra il delitto di truffa contrattuale quando l'agente, con false rappresentazioni sulla regolare esecuzione di lavori in realtà non svolti, induce la vittima al pagamento di somme che altrimenti non avrebbe versato; non è sufficiente qualificare il fatto come mero inadempimento contrattuale se emergono artifici e raggiri.
Massime di principio
- Ai fini della truffa contrattuale, è decisiva la presenza di una condotta ingannevole preordinata a determinare un pagamento indebito, e non la sola successiva mancata esecuzione della prestazione.
- La distinzione tra inadempimento civile e truffa dipende dall'accertamento di artifici o raggiri anteriori o concomitanti alla conclusione o all'esecuzione del rapporto contrattuale, idonei a indurre in errore la controparte.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondata la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti a una motivazione di merito logica, completa e ancorata alle risultanze processuali.
- La riconduzione della condotta al mero ruolo di intermediario può essere esclusa quando il soggetto sia indicato come autore delle false rassicurazioni e dell'attività ingannevole che ha determinato l'erogazione delle somme.
Come è indicizzato
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