Sentenza n. 1099/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - della nota dell'11 gennaio 2024 - avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime reg. n. 75/2018 e reg. n. 75/2019 riunificate con concessione n. 17/2021 - cantiere navale - mq. 5.072 - Porto del Valle nel comune di Monte Argentario - Richiesta di presentazione Modello D1” - con cui l'Ufficio Demanio Marittimo dell'Autorità Portuale Regionale Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio Porto ha comunicato che la concessione demaniale marittima di cui è titolare la società Cantiere Navale dell'Argentario S.r.l. “...è scaduta al 31/12/2023 così come disposto dagli artt. 3 e 4 della Legge n. 118 del 05/08/2022, tenuto conto che con l'entrata in vigore della stessa sono stati abrogati i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (proroga concessioni al 31/12/2033) se codesta società è interessata alla riassegnazione, dopo espletamento di apposita procedura di evidenza (pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'Art. 18 del R.C.N.) , può essere presentato il previsto Modello D1 Do.Ri. (domanda rilascio concessione)”; - di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità della nota impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha impedito la prosecuzione del giudizio. In ragione dell'adesione delle amministrazioni costituite, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: nota dell'11 gennaio 2024 con cui l'Autorità Portuale Regionale ha comunicato la scadenza al 31 dicembre 2023 della concessione demaniale marittima e la necessità di una nuova procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la nota dell'Autorità Portuale Regionale relativa alla dichiarata scadenza della concessione demaniale marittima e alla richiesta di presentazione del Modello D1 per partecipare alla successiva riassegnazione mediante procedura di evidenza pubblica, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Prima della decisione, in data 26 maggio 2026, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alle amministrazioni resistenti costituite in giudizio. Le amministrazioni non si sono opposte alla rinuncia e hanno aderito alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso regolarmente notificata alle parti costituite e non opposta determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza che il giudice debba esaminare la legittimità dell'atto impugnato o i motivi dedotti.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando le amministrazioni costituite aderiscono espressamente a tale soluzione in relazione alla rinuncia al ricorso.
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