Sentenza n. 1809/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 173/2024 emessa in data 11 aprile 2024 dal Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Lodi che aveva dichiarato il loro diritto a beneficiare dell'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero a provvedere. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. Il TAR ha tuttavia rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. Le procure erano state redatte su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa delle ricorrenti e del difensore, e successivamente trasmesse in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Esse non indicavano il TAR adito, il provvedimento del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio. Le ricorrenti non erano presenti, tramite il loro difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha ritenuto non necessario un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata partecipazione all'udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. È stata inoltre esclusa sia la validità della procura quale procura speciale apposta in calce al ricorso sia la sanabilità del vizio mediante rinnovazione o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. L'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può risultare dal contesto documentale unitario, non è stata estesa alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. La mera unione telematica dei documenti non dimostra né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto cui si riferisce la procura né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendovi, alla data di notificazione del ricorso, un'obiettiva incertezza normativa idonea a giustificarla: la pronuncia dell'Adunanza plenaria aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente. Il ricorso, notificato il 10 novembre 2025, è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione aveva riconosciuto alle docenti il diritto al beneficio e imposto al Ministero di provvedere.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'allegazione telematica e la certificazione dell'autografia, ma non esonera, quando la procura è su foglio separato, dall'indicazione di elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra da sola la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è necessario se i difensori, pur potendo partecipare all'udienza o alla camera di consiglio, non vi presenziano.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che richiede la presenza della procura speciale come requisito di ammissibilità al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della rinnovazione della procura non è applicabile per sanare, nel processo amministrativo, l'originaria mancanza del requisito di ammissibilità della procura speciale.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è concessa quando esistevano indirizzi interpretativi già disponibili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il patrocinio tecnico obbligatorio giustifica l'esigenza di una procura speciale correttamente predisposta e riferita alla specifica controversia.
art. 99 c.p.a.
La pronuncia dell'Adunanza plenaria vincola l'interpretazione delle Sezioni quanto al requisito temporale e contenutistico della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare la specifica controversia, con riferimento almeno all'oggetto del ricorso, alle parti e all'autorità giudiziaria adita; la sua genericità determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale non acquista automaticamente i caratteri della procura speciale apposta in calce: l'allegazione telematica congiunta non sostituisce l'indicazione, nella procura, degli elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- Se la questione rilevata d'ufficio è prospettata in udienza o in camera di consiglio e il difensore non vi partecipa, non è necessario un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata presenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire.
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