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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO- Preventivo contraddittorio- Necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento deducendo la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Ha sostenuto che, terminata la fase istruttoria e prima dell'emissione degli atti, l'Ufficio avrebbe dovuto consentirle di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di presentare osservazioni e documenti. Il fatto che l'Autorità fiscale olandese avesse svolto attività istruttoria presso la società non era sufficiente, poiché non consentiva alla contribuente di conoscere la finalità dell'indagine né il contenuto dei futuri accertamenti italiani.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale e annullato tutti gli avvisi di accertamento, ritenendo nullo il procedimento per omesso contraddittorio preventivo in materia di IVA, tributo armonizzato. La società aveva indicato elementi concreti e seri che avrebbe potuto sottoporre preventivamente all'Ufficio, inclusa la documentazione relativa alle vendite dirette, alle operazioni "hold for pick up" e "hold for release". Tali elementi avrebbero potuto condurre a una diversa valutazione amministrativa e non erano meramente pretestuosi, tanto che il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso sulla base della documentazione e delle argomentazioni della contribuente. È stato rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate; le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015

    Occorre distinguere tra tributi "non armonizzati", per i quali va escluso che la normativa interna preveda un generalizzato obbligo di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, e tributi armonizzati, quale quello in questione (IVA).

    Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto, purché il contribuente dimostri in giudizio quali ragioni concrete avrebbe potuto far valere e tali ragioni non siano meramente pretestuose.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA

    La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché le ragioni del contribuente siano concrete e non pretestuose.

    Il contribuente non deve necessariamente dimostrare che il contraddittorio avrebbe certamente modificato l'esito dell'accertamento; deve però indicare elementi seri, specifici e potenzialmente rilevanti che avrebbe sottoposto all'Amministrazione prima dell'emissione dell'atto.

  • Canoni generali di correttezza e buona fede e principio di lealtà processuale

    La richiesta di contraddittorio non deve essere "meramente pretestuosa" né configurare uno "sviamento dello strumento difensivo".

    La tutela non opera quando il contribuente invoca il contraddittorio in modo puramente formale o strumentale, senza poter offrire alcun elemento utile. Al contrario, la richiesta è meritevole quando si fonda su argomentazioni serie e documentabili.

Massime di principio

  • In materia di IVA e, più in generale, di tributi armonizzati, prima dell'emissione dell'avviso l'Amministrazione deve consentire un contraddittorio effettivo, salvo specifiche ragioni di urgenza riferibili a misure cautelari o situazioni analoghe.
  • Il contribuente che eccepisce l'omesso contraddittorio deve indicare concretamente quali documenti, fatti o argomentazioni avrebbe potuto presentare; una contestazione generica non è sufficiente.
  • Non è necessario provare che il contraddittorio avrebbe certamente portato all'annullamento dell'accertamento: è sufficiente dimostrare che avrebbe potuto incidere seriamente sulla valutazione dell'Ufficio.
  • La serietà e la potenziale rilevanza delle deduzioni difensive contano più della loro fondatezza finale: anche argomentazioni poi non accolte possono rendere invalido l'atto se avrebbero meritato una preventiva valutazione.
  • L'eventuale attività istruttoria svolta da un'autorità fiscale estera non sostituisce automaticamente il contraddittorio con l'autorità italiana che emette l'avviso, se il contribuente non è stato informato della pretesa e non ha potuto interloquire sul suo contenuto.
  • Per i tributi non armonizzati non si applica automaticamente un generale obbligo di contraddittorio preventivo, salvo che tale obbligo derivi da una specifica norma o dalla particolare disciplina applicabile.

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