Cassazione Civile, Ordinanza n. 23392/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a un verbale di contestazione della Polizia stradale, inizialmente accolta dal Giudice di pace. Pur essendo l'opponente risultata totalmente vittoriosa nel merito, il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite. In appello, il Tribunale di Civitavecchia ha confermato la compensazione, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., individuate nel fatto che dagli atti risultava la condotta illecita contestata all'opponente (guida dell'autovettura di sua proprietà nonostante il fermo amministrativo), benché l'opposizione fosse stata accolta per la tardiva notificazione del verbale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando erronea compensazione delle spese di primo grado e violazione/falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che le ragioni addotte dal Tribunale fossero illogiche e prive di consistenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la motivazione del Tribunale era apparente e illogica, perché la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni effettive, mentre nel caso concreto il giudice d'appello aveva valorizzato la pretesa fondatezza sostanziale dell'accertamento amministrativo, nonostante l'opposizione fosse stata accolta per un vizio formale (tardiva notificazione). La Corte ha ribadito che i vizi formali del verbale non sono di minore rilevanza rispetto a quelli sostanziali e che non esiste nell'ordinamento un favor per gli errori procedurali della pubblica amministrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione delle spese di lite è consentita solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni effettive; non è sufficiente una motivazione illogica o apparente, né la sola ritenuta fondatezza sostanziale dell'accertamento amministrativo quando la vittoria della parte deriva dall'accoglimento per un vizio formale.
d.l. n. 132/2014
La Corte richiama la modifica dell'art. 92 c.p.c. introdotta dal decreto legge come parametro normativo applicabile alla compensazione delle spese.
Corte costituzionale n. 77/2018
La Corte richiama l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c., che mantiene ferma la necessità di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
codice della strada
Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, senza che i primi siano meno rilevanti dei secondi.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali richiede una motivazione concreta, coerente e non apparente sulle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
- Nel giudizio di opposizione a verbale amministrativo, i vizi formali dell'atto non sono recessivi rispetto ai vizi sostanziali: l'accoglimento per ragioni procedurali non legittima, di per sé, la compensazione delle spese.
- Non è consentito fondare la compensazione delle spese sulla sola considerazione che la condotta materiale contestata alla parte sia comunque illecita, se l'atto è stato annullato per un vizio autonomamente decisivo.
- L'esistenza di una motivazione meramente apparente o illogica sulla compensazione integra violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito.
Come è indicizzato
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