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Sentenza

Sentenza n. 2296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, previa sospensione dell’esecutività, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la perdita del grado per rimozione e l'iscrizione d'ufficio, senza grado, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Campania deducendo error in iudicando per omessa o erronea valutazione delle doglianze originarie. In particolare, ha sostenuto che l'azione disciplinare fosse stata avviata oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dal codice dell'ordinamento militare, assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto far decorrere il termine dalla data in cui la sentenza penale era divenuta in concreto non più impugnabile, anche se priva dell'attestazione formale di irrevocabilità. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, mancata valutazione della sproporzione della sanzione espulsiva, violazione del principio di gradualità e automatismo della risposta disciplinare rispetto al procedimento penale, nonché omessa considerazione del lungo tempo trascorso, dell'estinzione del reato per prescrizione, dei positivi precedenti di servizio e delle pregresse valutazioni dei superiori. In primo grado erano stati dedotti anche vizi relativi ai termini del procedimento disciplinare, al contraddittorio e al diritto di difesa, alla motivazione sulle richieste difensive e alla competenza o delega dell'autorità emanante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, mantenendo fermi gli atti disciplinari. Quanto alla tempestività, ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 14 del 2022: ai fini della decorrenza del termine previsto dagli artt. 1392 e 1393 del codice dell'ordinamento militare occorre la conoscenza integrale e certa della sentenza penale, mediante copia conforme all'originale; anche l'irrevocabilità deve risultare formalmente, non potendo essere desunta da valutazioni dell'Amministrazione o dell'incolpato. Poiché la sentenza della Corte d'appello era divenuta irrevocabile il 5 aprile 2023, ma era stata rilasciata il 20 aprile 2023, solo in quest'ultima data si era realizzata la conoscenza integrale rilevante; il procedimento disciplinare era quindi tempestivo. È stato escluso il difetto di istruttoria, poiché il procedimento aveva preso avvio dalla conoscenza integrale della sentenza ed era stato svolto nel rispetto del contraddittorio, con acquisizione e valutazione delle difese del militare. Quanto alla sanzione, il Collegio ha ritenuto legittima la perdita del grado per rimozione in presenza di una condotta costituente palese violazione dei doveri di correttezza e lealtà, incompatibile con la prosecuzione del servizio e lesiva del prestigio della Guardia di finanza. La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento, vizi non riscontrati. La prescrizione dichiarata in sede penale non equivale ad assoluzione, poiché la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto e dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il giudice ha inoltre rilevato che i precedenti comportamentali e le valutazioni positive dei superiori erano stati espressamente considerati dall'Amministrazione, ma ritenuti non idonei a ridimensionare la condotta e le responsabilità. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    conoscenza integrale della sentenza

    Il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza integrale e certa della sentenza penale, acquisita mediante copia conforme all'originale; la mera conoscenza del dispositivo o di estratti non è sufficiente.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    conoscenza integrale della sentenza

    Anche ai fini della disciplina del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare è necessaria la conoscenza integrale e certa della sentenza.

  • art. 1362 d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra i parametri normativi delle doglianze disciplinari di primo grado; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010

    Richiamato per la disciplina del procedimento e della sanzione disciplinare di stato; il testo conferma la legittimità del procedimento svolto nel rispetto del contraddittorio e delle difese dell'incolpato.

  • art. 32-quinquies c.p.

    La sentenza penale di primo grado aveva applicato la pena accessoria relativa al rapporto di impiego; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica autonoma interpretazione.

  • art. 319-quater c.p.

    La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e dichiarato il reato estinto per prescrizione; tale esito non è stato considerato equivalente a un'assoluzione.

  • art. 27 reg. esec. c.p.p.

    la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento

    L'irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente dall'annotazione prevista dalla norma e non può essere desunta da deduzioni oggettive dell'Amministrazione o dell'incolpato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato tra i vizi dedotti in primo grado in relazione all'obbligo di motivazione; il giudizio non ravvisa un difetto motivazionale invalidante.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa nel procedimento disciplinare; il Collegio ha ritenuto rispettato il contraddittorio e valutate le difese del militare.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa; non sono stati ravvisati vizi di buon andamento o imparzialità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione sull'incidente cautelare, previo avviso alle parti.

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    Richiamati per la trattazione e definizione del giudizio in forma semplificata.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento disciplinare di stato nei confronti di un militare, la conoscenza della sentenza penale deve essere integrale e certa e deve risultare da una copia conforme all'originale; la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della sentenza non è sufficiente.
  • L'irrevocabilità della sentenza penale rilevante per la decorrenza del termine disciplinare deve risultare formalmente dalla sentenza, mediante l'annotazione prevista dalla legge processuale penale, e non può essere desunta da valutazioni dell'Amministrazione o dell'incolpato.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, eventualmente preceduta dalla riqualificazione del fatto, non equivale a un'assoluzione e non impedisce all'Amministrazione di valutare disciplinarmente la condotta accertata nel procedimento penale.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione commessa da un militare e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
  • La sanzione della perdita del grado per rimozione può ritenersi legittima quando la condotta del militare violi frontalmente i doveri di correttezza e lealtà, sia incompatibile con la prosecuzione del servizio e comprometta l'esemplarità della condotta e il prestigio della forza armata o di polizia.
  • La sproporzione della sanzione disciplinare, anche quale violazione del gradualismo sanzionatorio, rileva solo quando la scelta amministrativa trasmodi in abnormità; i precedenti positivi del dipendente non impongono una sanzione più mite se sono stati considerati dall'Amministrazione e motivatamente ritenuti inidonei a ridimensionare la gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareAppelloDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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