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Sentenza

Sentenza n. 2251/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1896/2025, relativa all’attribuzione della Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1896/2025, notificata il 13 agosto 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esatta e integrale esecuzione del titolo, mediante l’assegnazione della Carta del Docente secondo le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 e l’accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali, quale beneficio riferito ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare perché la sentenza azionata non era stata impugnata ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, prevedendo che l’intervento sostitutivo si svolga entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il Commissario opera senza compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile in via analogica la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 per le condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi individuati dal codice del processo amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, uno dei presupposti rilevati dal TAR per procedere all’ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta del Docente, alla cui attribuzione deve essere data esecuzione in conformità al titolo giudiziale.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La previsione sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione della cancelleria, e il decorso del termine previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e completa del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’amministrazione resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato di adeguata competenza.
  • Il munus di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il Commissario ad acta sia un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, applicando analogicamente la disciplina prevista per le ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il Commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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