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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 675/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati. Contestava che il deposito tardivo delle scritture contabili avrebbe dovuto essere valutato come condotta negligente (bancarotta documentale semplice o inosservanza dell'obbligo di deposito) e non come prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; ha altresì sostenuto che, grazie alla documentazione consegnata (seppur tardiva), il curatore aveva potuto ricostruire i fatti salienti e il volume d'affari dell'impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la parte relativa alla bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f.), confermando la responsabilità e la motivazione della Corte d'appello su quel capo. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili (art. 220 l.f.), ritenendo che detta fattispecie sia assorbita dalla più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale quando le condotte riguardano le medesime scritture. Ne è conseguito l'eliminazione della pena relativa all'art. 220 l.f. (in particolare l'aumento di un mese di reclusione disposto ex art. 81 c.p.). Il resto della sentenza è stato confermato e il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 220 legge fallimentare

    E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49

    La norma è di carattere sussidiario: non opera quando i fatti rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 216 (bancarotta fraudolenta documentale).

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Sanziona la sottrazione, distruzione, falsificazione o tenuta delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

    E' fattispecie più grave connotata dal dolo specifico; se la condotta riguarda (anche in parte) le stesse scritture contestate ai sensi dell'art. 220, prevale e assorbe la fattispecie di inosservanza.

  • art. 16, n. 3 legge fallimentare

    Obbligo, entro tre giorni dalla comunicazione, del deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori

    Rappresenta l'oggetto normativo dell'art. 220: l'inosservanza dell'obbligo può integrare art. 220 solo se non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 216 sulle medesime scritture.

  • Sez. U, n. 21039/2011 (Loy) - giurisprudenza

    L'art. 216 è inquadrabile come disposizione a più norme; il comma 1, n.2 contempla fattispecie alternative che, se riconducibili ad un'azione unica, integrano un solo reato

    Conferma che le diverse condotte relative alle scritture (sottrazione, distruzione, tenuta in guisa da impedire la ricostruzione) possono costituire un'unica azione penalmente rilevante e dunque un unico reato.

  • Sez. 1, sent. n. 18148/2014 (Puleo) - giurisprudenza

    La commissione di pluralità di condotte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie dà luogo ad un'unica e complessa azione penalmente rilevante

    Sostiene il principio che non è possibile scomporre la responsabilità per bancarotta documentale per singole azioni contabili successive come molteplici reati distinti.

  • art. 81 c.p.

    Aumento o diminuzione della pena quando per lo stesso fatto è prevista una pena maggiore o minore

    Nel caso specifico l'aumento di pena (un mese) per il capo relativo ad art. 220 è stato eliminato in quanto quel reato è stato annullato per assorbimento.

  • art. 620 c.p.p.

    Norma citata nella requisitoria del Procuratore generale per la rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale della sentenza.

Massime di principio

  • Quando le condotte riguardano le medesime scritture contabili, l'art. 220 l.f. (inosservanza dell'obbligo di deposito) è assorbito dalla fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 l.f.; non è ammissibile punire separatamente per le stesse scritture.
  • L'art. 220 l.f. ha natura sussidiaria: può essere applicato solo se non è configurabile la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale rispetto agli stessi fatti e documenti.
  • Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale è necessario valutare non solo il ritardo o la tardiva consegna, ma l'effetto materiale delle condotte sull'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e l'elemento soggettivo (dolo specifico) volto ad impedirne la ricostruzione.
  • Il semplice deposito tardivo delle scritture, se consente effettivamente la ricostruzione della contabilità e non è accompagnato da condotte idonee a impedire tale ricostruzione, può non integrare la bancarotta fraudolenta documentale e ricadere eventualmente nell'ambito dell'art. 220 o della bancarotta documentale semplice (valutazione caso per caso).
  • Non è corretto frazionare la responsabilità per bancarotta documentale in base alle singole annualità o singoli registri: la valutazione deve essere complessiva, secondo il principio di continuità della contabilità.
  • In ipotesi di più contestazioni sulle scritture, il giudice deve verificare l'identità dell'oggetto materiale delle condotte per decidere se si tratti di una unica fattispecie (assorbimento) o di fattispecie distinte.

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