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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un errore di fatto consistente nell'omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato (furto pluriaggravato commesso il 22/03/2012). Sostiene che il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione perché la sospensione del termine disposta per un rinvio (per "legittimo impedimento" dell'imputato) non avrebbe dovuto sospendere la prescrizione, essendo in realtà dovuta all'omessa traduzione dell'imputato detenuto; contesta quindi il calcolo dei periodi di sospensione estrapolati dalla sentenza di primo grado e richiede l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: lo strumento dell'art. 625-bis c.p.p. e' riservato ad errori di percezione/materiali della Corte di cassazione; la censura prospettata richiedeva invece valutazioni giuridiche e ricostruzione procedimentale (verifica della correttezza giuridica della sospensione disposta per omessa traduzione), rientrando nel vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Il ricorso non era autosufficiente (non allegato il ricorso per cassazione originario) e non risultava che l'omissione fosse una mera svista percettiva. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilita', il ricorrente e' stato condannato alle spese del procedimento e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00; nulla e' riconosciuto alla parte civile (che aveva chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente agli effetti penali).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento straordinario riservato a errori di fatto/percezione della Corte di cassazione; non applicabile se la questione richiede valutazioni giuridiche autonome o un riesame del materiale probatorio e del calcolo dei termini di prescrizione

  • art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.

    Il vizio censurato (qui: questione interpretativa sul regime di sospensione per omessa traduzione) rientra nelle materie di diritto e di valutazione che non sono rimediabili con l'art. 625-bis, configurando un motivo di impugnazione ordinaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la devoluzione delle spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso; consente anche la determinazione dell'onere pecuniario a favore della Cassa delle ammende

  • art. 385 cod. pen.

    Norma relativa alla contestazione di reato (richiamata nel contesto del capo B su cui la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione), citata in riferimento alle qualificazioni del reato e alla valutazione della prescrizione

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare l'eventuale colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa rilevante della parte nella determinazione della causa di inammissibilita', pur fissando comunque l'importo da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'art. 625-bis c.p.p. e' utilizzabile solo per errori di percezione/materiali della Corte di cassazione (svista che riguarda fatti chiaramente desumibili 'ictu oculi') e non per questioni che richiedono valutazioni giuridiche o ricostruzioni complesse dei fatti.
  • Se la censura sulla mancata declaratoria della prescrizione impone la verifica di calcoli e della qualificazione giuridica dei periodi di sospensione (es. correttezza giuridica della sospensione per omessa traduzione), la stessa non puo' essere rimessa al rimedio di cui all'art. 625-bis ma deve essere proposta tramite le impugnazioni ordinarie o con i mezzi previsti per i vizi di diritto (art. 606 c.p.p.).
  • Il ricorrente che invoca l'inammissibilita' per "errore di fatto" deve presentare un ricorso autosufficiente: documentazione integrale (compreso il ricorso per cassazione originario e la sentenza impugnata) e una sequenza procedimentale chiara per dimostrare che si tratta di una mera svista percettiva.
  • La comunicazione da parte della difesa dello stato detentivo dell'imputato e la mancata traduzione possono determinare effetti diversi sul corso della prescrizione; la giurisprudenza richiede un'analisi puntuale: la semplice differenza tra "legittimo impedimento" e "omessa traduzione" puo' richiedere un'autonoma valutazione giuridica.
  • Quando il ricorso straordinario e' dichiarato inammissibile si applicano le conseguenze di legge in materia di spese processuali e puo' essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso.

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