Cassazione Civile, Ordinanza n. 31295/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sul presupposto che un costo di euro 60.000 corrisposto a una società sportiva per una sponsorizzazione del marchio dell'impresa fosse relativo a operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva inizialmente ottenuto ragione in primo grado per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; in appello, però, la decisione era stata riformata. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo anche per gli accertamenti 'a tavolino' e comunque, quanto all'IVA, tributo armonizzato; richiamava inoltre la disciplina antiabuso; (2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 109 TUIR, contestando che l'accertamento si fondasse su una presunzione di secondo grado e su una sentenza penale non irrevocabile resa nei confronti della società emittente le fatture; (3) violazione degli artt. 12, comma 7, L. 212/2000 e 42 d.P.R. 600/1973, assumendo l'insufficienza della motivazione per relationem e l'irrilevanza delle prove documentali offerte per dimostrare l'effettività della sponsorizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino, mentre per i tributi armonizzati la nullità dell'atto presuppone che il contribuente assolva all'onere di indicare in concreto quali difese o elementi avrebbe potuto far valere e che l'omissione sia potenzialmente decisiva; nel caso concreto tali allegazioni erano state ritenute tardive e generiche. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che non sussiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado e che la CTR aveva fondato il proprio convincimento non solo sulle fatture ritenute inesistenti, ma anche su ulteriori elementi fattuali, tra cui l'inidoneità dei giustificativi e l'antieconomicità dell'ulteriore costo di sponsorizzazione. Infine, ha respinto il terzo motivo osservando che la motivazione per relationem dell'avviso non era illegittima e che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione delle prove, senza dover confutare puntualmente ogni singolo documento prodotto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia in cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per tutti gli accertamenti: per i tributi non armonizzati opera solo nei casi espressamente previsti; per i tributi armonizzati la sua violazione comporta invalidità solo se il contribuente indica in concreto le difese non svolte e la loro potenziale decisività.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo può essere fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; non vi è un divieto di presunzioni di secondo grado, purché il fatto noto sia adeguatamente accertato.
art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede effettività e inerenza; la contestazione di operazioni inesistenti può giustificare il recupero a tassazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento quando rinvia ad atti già noti al contribuente e non ne compromette il diritto di difesa.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono legittimamente costituire base di ulteriori inferenze presuntive, se gravi, precise e concordanti.
art. 115 c.p.c.
Il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare espressamente ogni singola prova o allegazione, ma deve esporre una motivazione logica e adeguata sugli elementi ritenuti decisivi.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione può fare stato nel processo tributario sui medesimi fatti materiali; nel caso concreto, però, la mancata prova dell'irrevocabilità ha impedito di attribuirle efficacia.
art. 124 disp. att. c.p.c.
L'irrevocabilità di una sentenza deve essere provata mediante produzione del provvedimento munito della certificazione prevista.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamenti tributari 'a tavolino', il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati la sua omissione rileva solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto spendere e la loro ragionevole incidenza sul contenuto dell'atto.
- La violazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre una 'prova di resistenza' ancorata a fatti specifici, non a deduzioni generiche o meramente astratte.
- Nel processo tributario non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto validamente accertato può costituire base per ulteriori inferenze presuntive, se il ragionamento è sorretto dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando richiama atti già conosciuti o conoscibili dal contribuente e consente comunque di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare il diritto di difesa.
- Il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni singolo documento, purché la decisione sia sorretta da motivazione logica e adeguata sugli elementi decisivi.
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