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Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 7130/2024 del 29 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli nord.

Giustizia amministrativa202506372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli nord n. 7130/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 7130/2024 del Tribunale di Napoli nord e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inottemperanza, anche perché l'amministrazione non ha dedotto ragioni impeditive. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre applicato una penalità di mora, quantificata sulla base degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La decorrenza è fissata dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore; il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione. La penalità è comunque soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; la relativa misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere conformata in modo da conservare una funzione compulsoria, senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale e svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'attuazione del giudicato.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021

    L'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: amministrazione e commissario esercitano un potere concorrente fino all'adempimento.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019

    La penalità di mora deve essere chiara, intelligibile, prevedibile e non manifestamente iniqua; la fissazione di un tetto massimo è necessaria per evitare che la misura perda la funzione compulsoria e diventi fonte di sovracompensazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, anche quando l'amministrazione si sia costituita senza prospettare impedimenti all'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un responsabile della stessa amministrazione, con facoltà di delega ove previsto e con assegnazione di un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da esercitare una funzione compulsiva e garantire l'effettività della tutela, senza produrre una sproporzionata locupletazione del creditore; perciò devono essere fissati criteri di decorrenza, cessazione e un limite massimo non manifestamente iniquo.
  • L'insediamento del commissario ad acta non determina il trasferimento esclusivo del potere di adempiere: fino all'effettivo soddisfacimento del giudicato, l'amministrazione titolare del potere e il commissario possono concorrere nell'esecuzione, sicché l'adempimento spontaneo dell'amministrazione rileva quale termine finale della penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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