Cassazione Penale, Ordinanza n. 40189/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di furto di energia elettrica. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p., 291-bis TULD e 624-625 c.p., sostenendo che la condanna fosse fondata in modo incoerente sulle dichiarazioni del coimputato e su quelle di un operante di polizia giudiziaria, senza adeguati riscontri individualizzanti, e che invece le sue dichiarazioni fossero state ingiustamente svalutate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p. e alle norme incriminatrici contestate, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché l'erronea conferma del giudizio di equivalenza, senza adeguata considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi reiterassero censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, mirando in sostanza a una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato per contestare la valutazione della prova dichiarativa; la Corte ribadisce che il ricorso tendeva impropriamente a una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 291-bis TULD
Norma incriminatrice del contrabbando di tabacchi lavorati esteri contestato all'imputato.
art. 624 c.p.
Richiamato quale reato di furto, in relazione alla contestazione del prelievo di energia elettrica.
art. 625 c.p.
Richiamato per le circostanze aggravanti del furto contestato.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per il diniego delle attenuanti generiche.
art. 69 c.p.
Richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte afferma che la conferma dell'equivalenza era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di commisurazione della pena e valutazione della personalità del reo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La censura sulla valutazione delle dichiarazioni di coimputati o di testimoni è inammissibile se mira solo a contrapporre una diversa apprezzamento del materiale probatorio, senza individuare specifici travisamenti rilevanti e decisivi.
- Il giudizio di responsabilità può fondarsi su elementi convergenti quali la presenza dell'imputato sul luogo, il possesso delle chiavi del locale, la fuga alla vista degli operanti e il rinvenimento della merce illecita nel locale collegato abusivamente alla rete elettrica, ove la motivazione spieghi la valenza unitaria di tali dati.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione o per manifesta illogicità.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche può essere sorretto dal riferimento alla personalità negativa dell'imputato, ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivamente valutabili, purché la motivazione sia sufficiente e non arbitraria.
- Quando il ricorso è proposto in modo manifestamente infondato o con censure già disattese dai giudici di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
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