Cassazione Civile, Ordinanza n. 09340/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato nel 2014 un'istanza di rimborso parziale di quanto versato tra il 2010 e il 2013 a titolo di TARSU o TARES, sostenendo che gli importi erano stati determinati dal Comune con una tariffa non conforme all'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993. Dopo il rigetto dell'istanza da parte dell'ente, la contribuente aveva impugnato il diniego dinanzi al giudice tributario. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo che, poiché i pagamenti erano stati eseguiti spontaneamente e gli atti impositivi non erano stati impugnati nei termini, la società non potesse rimettere in discussione l'obbligazione tributaria tramite il solo ricorso contro il diniego di rimborso. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, censurando l'assimilazione del diniego di rimborso a una mera conferma di atti impositivi definitivi e la conseguente declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile quando non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma consista in una nuova valutazione dell'istanza; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, i versamenti erano stati effettuati sulla base di avvisi bonari, rispetto ai quali il contribuente ha facoltà ma non obbligo di impugnazione, sicché non poteva applicarsi il principio di inammissibilità dell'istanza di rimborso fondato sulla definitività di un atto impositivo non impugnato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato quale parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge processuale
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile se non meramente confermativo; l'inammissibilità dell'istanza di rimborso per definitività dell'atto presuppone invece l'esistenza di un atto impositivo tipico non impugnato nei termini
art. 68 del d.lgs. n. 507/1993
richiamato dalla contribuente come parametro di non conformità della tariffa applicata dal Comune
Cass. Sez. 5, 18/07/2022, n. 22453
richiamata per il principio sulla distinzione tra diniego di rimborso autonomamente impugnabile e atto meramente confermativo
S.U. n. 2870/2009
«avverso l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria (in questo caso), dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo»
principio non applicabile al caso deciso, perché presuppone un precedente atto impositivo divenuto definitivo, qui non ravvisato
Massime di principio
- Nel processo tributario il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile quando non si limiti a richiamare un precedente atto, ma contenga una nuova istruttoria e una rivalutazione autonoma dell'istanza del contribuente.
- L'inammissibilità della domanda di rimborso per definitività del titolo presuppone che esista un atto impositivo tipico, ritualmente notificato e non impugnato nei termini; in tal caso la richiesta di restituzione non può rimettere in discussione una pretesa ormai consolidata.
- Gli avvisi bonari non equivalgono, di regola, ad atti impositivi tipici a impugnazione necessaria; il contribuente, in assenza di un atto tipico notificato, può non impugnarli e successivamente contestare il diniego di rimborso.
- Il principio che esclude una tutela giurisdizionale autonoma contro il rifiuto di autotutela non si estende automaticamente ai dinieghi di rimborso, che vanno qualificati in base al loro contenuto e alla presenza o meno di un atto presupposto definitivo.
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