Sentenza n. 38/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti dell'Arma dei Carabinieri, salvo uno proveniente dalla Polizia di Stato, erano cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 21 della legge n. 232/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà. L'I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso, l'infondatezza nel merito, la prescrizione quinquennale e la decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987; ha inoltre prospettato possibili contrasti con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo l'I.N.P.S. l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Nel merito ha accolto il ricorso, riconoscendo che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e attribuisce il beneficio dei sei scatti anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'eccezione di prescrizione è stata respinta perché il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e l'I.N.P.S. non ha documentato né tale data né gli eventuali atti interruttivi. È stata respinta anche l'eccezione di decadenza: il termine per la presentazione della domanda di collocamento non può comportare una decadenza, in assenza di una previsione chiara e perspicua, e la disposizione riguarda i presupposti sostanziali del beneficio, non gli oneri procedimentali. Il giudice ha escluso che il riconoscimento del beneficio determini violazioni degli artt. 3 e 81 Cost. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti e condannato l'I.N.P.S. a rideterminare le indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti soltanto gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il mancato rispetto del termine per la domanda non comporta decadenza in assenza di una previsione chiara e perspicua.
art. 21, comma 1, legge n. 232/1990
Ha introdotto la disciplina rilevante dei sei scatti stipendiali nel quadro dell'estensione e dell'omogeneizzazione dei benefici economici e previdenziali del comparto difesa e sicurezza.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Mantiene ferma, per le forze di polizia, l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo previdenziale.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende anche le forze di polizia ad ordinamento militare, inclusi l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, oltre alla Polizia di Stato.
- La domanda giudiziale di riliquidazione del TFS deve essere proposta nei confronti dell'I.N.P.S., quale soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, anche quando il prospetto di liquidazione sia stato trasmesso dall'amministrazione di appartenenza.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; l'eccezione di prescrizione è generica se l'ente non indica e documenta la data di tale pagamento e gli eventuali atti interruttivi.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non determina decadenza dal beneficio quando la disposizione non individua in modo chiaro e perspicuo tale conseguenza e il termine attiene agli oneri procedimentali, non ai presupposti sostanziali del beneficio.
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