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Sentenza

Sentenza n. 1645/2026 - Napoli, Sezione 7

per la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle illegittimità commesse dal Comune di Sorrento a danno del compianto Renato Lavano nella procedura di gara indetta, giusta determina n. 819/2016 del Dirigente del IV Dipartimento f.f., per la concessione esennale dell'attività di spettacolo viaggiante “Trenino lillipuziano”, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 9124/2023, e, per l'effetto, al pagamento della somma di € 3.247.565,84, a titolo di danni ingiusti da mancato guadagno, e della somma di € 1.623.782,92, a titolo di danni ingiusti curriculari. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Giustizia amministrativa202305742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: illegittima mancata aggiudicazione della concessione esennale dell'attività di spettacolo viaggiante "Trenino lillipuziano"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione della concessione, deducendo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9124/2023, aveva accertato l'illegittima mancata attribuzione alla ditta del dante causa di un punto aggiuntivo per la disponibilità di personale di madrelingua ucraina. L'attribuzione del punto avrebbe determinato la parità di punteggio con l'aggiudicataria e, secondo la lex specialis, la prevalenza della ditta Lavano per maggiore anzianità di appartenenza alla categoria. Sono stati richiesti € 3.247.565,84 per mancato guadagno ed € 1.623.782,92 per danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria, la carenza di interesse ad agire, la prescrizione del diritto e, nel merito, l'assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c., in particolare dell'elemento soggettivo. I ricorrenti hanno sostenuto la tempestività dell'azione, proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato l'illegittimità, nonché la sussistenza del nesso causale tra l'errore della commissione e la perdita dell'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione della società cessionaria, ritenendo cedibile il credito risarcitorio, di natura patrimoniale e collegato ad attività imprenditoriale. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, poiché la domanda era stata notificata il 5 dicembre 2023, nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a., rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 20 ottobre 2023. Nel merito, ha ritenuto accertati l'illegittimità dell'aggiudicazione e il nesso causale con la perdita del bene della vita. Quanto all'elemento soggettivo, ha applicato il principio secondo cui, nelle procedure di appalto e concessione, la violazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione consente il risarcimento senza necessità di provare la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice. La quantificazione richiesta è stata tuttavia drasticamente ridotta: la stima del consulente di parte è stata ritenuta inverosimile perché fondata sulla piena occupazione dei posti, sull'attività per tutti i mesi dell'anno e su un numero eccessivo di corse giornaliere. Il Collegio ha stimato un fatturato complessivo di € 700.000 per l'intera concessione, già ridotto in considerazione della pandemia, e ha liquidato equitativamente il mancato guadagno nella misura del 5%, pari a € 35.000, al netto dei costi di gestione e delle imposte. Ha escluso il danno curriculare per mancata allegazione e prova, anche presuntiva, di una concreta lesione della capacità competitiva, rilevando inoltre che la ditta non era più attiva già prima o poco dopo la gara. La somma è stata riconosciuta quale debito di valore, con rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto e interessi legali sulla somma rivalutata fino al saldo. Il Comune è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito è un contratto traslativo di diritti retto dal principio consensualistico; il credito risarcitorio patrimoniale può essere ceduto.

  • art. 1261 c.c.

    Sono esclusi dalla cessione i crediti di carattere personale e alimentare, mentre il credito patrimoniale collegato all'attività imprenditoriale è cedibile.

  • art. 30, commi 2 e 5, c.p.a.

    Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa … Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

    La domanda risarcitoria proposta dopo il giudizio di annullamento è tempestiva se notificata entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'illegittimità.

  • art. 30 c.p.a.

    Il danneggiato deve provare l'an e il quantum del danno derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

  • art. 40 c.p.a.

    Il principio dispositivo opera pienamente nell'azione risarcitoria, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

  • art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.

    La parte che agisce per il risarcimento deve fornire gli elementi di prova dei fatti costitutivi del danno; non può rimettere integralmente l'accertamento al consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 124, comma 1, c.p.a.

    Concorre a fondare l'onere del danneggiato di provare l'an e il quantum del danno nelle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è possibile soltanto quando sia provata l'esistenza del danno e la sua precisa quantificazione sia impossibile o estremamente difficile.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è ricondotta alla responsabilità per fatto illecito, ma nelle procedure di appalto e concessione non è necessaria la prova della colpa dell'amministrazione aggiudicatrice secondo il principio di effettività della tutela.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Il nesso causale richiede la condicio sine qua non e, secondo il criterio della causalità adeguata, rilevano gli eventi non del tutto inverosimili secondo una valutazione ex ante.

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio di natura patrimoniale, derivante da attività imprenditoriale e non avente carattere strettamente personale o alimentare, può essere ceduto; la cessione produce effetti tra le parti con la stipulazione e nei confronti del debitore ceduto dalla notificazione o accettazione.
  • Quando sia stata proposta un'azione di annullamento, la domanda risarcitoria è tempestiva se notificata entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'illegittimità degli atti amministrativi.
  • Nelle procedure di appalto e concessione, la violazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione può fondare il risarcimento a favore dell'impresa pregiudicata senza necessità di provare la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, ferma la prova degli ulteriori elementi della responsabilità e del danno.
  • Il concorrente che chiede il risarcimento per mancata aggiudicazione deve provare sia l'esistenza sia l'ammontare del danno; la liquidazione equitativa è ammissibile soltanto quando la precisa quantificazione sia impossibile o estremamente difficile e non può essere sostituita da una consulenza tecnica esplorativa.
  • Il danno da mancata aggiudicazione comprende in astratto il mancato profitto e il danno curriculare, ma quest'ultimo richiede allegazione e prova, anche presuntiva, di una concreta lesione del curriculum e della capacità competitiva dell'impresa.
  • Il mancato profitto deve essere determinato sulla base dell'utile effettivamente ragionevole, detraendo i costi e considerando l'aliunde perceptum o percipiendum; non è applicabile automaticamente la percentuale del 10% dell'importo a base d'asta.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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