Cassazione Penale, Sentenza n. 28979/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due censure: (1) violazione dell'art. 24 Cost. e vizio di motivazione per il rigetto, come tardiva, dell'istanza di differimento dell'udienza del 30/11/2021 per legittimo impedimento del difensore, che aveva un impegno contemporaneo presso la Corte d'appello di Napoli; si allegava che la copia del verbale che attestava il rinvio a Napoli era stata trasmessa solo il 29/11/2021 e che la rinuncia di un co-difensore in Napoli aveva reso necessario il differimento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della riduzione della pena per il reato di tentata rapina impropria: si chiedeva l'applicazione della riduzione di due terzi (per giovanissima età, incensuratezza, ruolo marginale, risarcimenti e condotta processuale) anziché della riduzione di un terzo confermata dalla Corte d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il giudizio della Corte d'appello sul rigetto della richiesta di rinvio, ritenendo intempestiva la comunicazione dell'impedimento (trasmessa il 29/11/2021 alle ore 14:33, nonostante la notifica del decreto di citazione il 21/10/2021 e la richiesta di trattazione orale già nota dal 16/11/2021). Ha richiamato i criteri di legge per il riconoscimento dell'impedimento del difensore (art. 420-ter c.p.p.) e valutato correttamente la mancata dimostrazione della tempestiva attivazione difensiva e della tardiva trasmissione dei documenti da altra Cancelleria. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto la questione preclusa: la censura sulla misura della riduzione della pena non era stata dedotta specificamente nei precedenti motivi di impugnazione in cassazione e la Corte di merito si era conformata ai limiti fissati dalla Suprema Corte nel rinvio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il ricorso sosteneva la violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto però che non vi fosse violazione, perché l'istanza di differimento era intempestiva e non adeguatamente motivata/documentata.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
La Suprema Corte ha richiamato i criteri per il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore (tempestività della comunicazione, specificazione delle ragioni, assenza di altro co-difensore, impossibilità di sostituzione) e ha confermato che la richiesta è stata presentata tardivamente.
art. 102 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento normativo relativo all'utilizzo di sostituti del difensore; la Corte ha evidenziato che il difensore doveva rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto se intendeva fondare su ciò la richiesta di rinvio.
artt. 56, 628, secondo comma, cod. pen.; art. 337 cod. pen.; artt. 582, 585 cod. pen.
Norme penali relative ai capi d'imputazione; citate in premessa per indicare i reati contestati all'imputato.
art. 62-bis cod. pen.
Applicata dalla Corte d'appello in sede di rideterminazione della pena per la riduzione prevista per il tentativo; la Cassazione non ha censurato l'applicazione nel complesso.
art. 62, n. 6 cod. pen.
La Corte d'appello ha applicato la riduzione prevista (in misura di un terzo) per l'attenuante, scelta ritenuta conforme e non efficacemente contrastata dal ricorrente in cassazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per gli aumenti applicati complessivamente dalla Corte d'appello; la determinazione degli aumenti è stata ritenuta corretta nella complessiva determinazione della pena.
art. 626, comma 3 e art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per circoscrivere l'intervento della Corte di cassazione nel rinvio e per la valutazione dei profili di trattamento sanzionatorio già oggetto di decisione; la Corte territoriale si è conformata ai limiti stabiliti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata alla condanna del ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La comunicazione del legittimo impedimento del difensore va effettuata non appena conosciuto l'impegno concomitante e deve essere adeguatamente motivata e documentata: l'intempestività (comunicazione il giorno prima) comporta alto rischio di rigetto.
- Per ottenere il rinvio per impedimento del difensore è essenziale indicare le ragioni che rendono indispensabile la sua presenza, l'assenza di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato e l'impossibilità di utilizzare un sostituto; senza queste indicazioni la richiesta è normalmente respinta.
- Se un motivo di impugnazione non è stato specificamente dedotto nei precedenti rami del giudizio o è stato escluso dal criterio di rinvio fissato dalla Cassazione, quel motivo può essere considerato precluso in sede di cassazione.
- In situazioni di impegni contemporanei dei difensori è prudente predisporre preventivamente la sostituzione o la documentazione che provi l'impossibilità di sostituirsi, e comunicare tempestivamente la situazione alle cancellerie coinvolte.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare oltre al rigetto anche la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
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