Cassazione Penale, Sentenza n. 23566/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato, in qualità di socio e amministratore di fatto della societa' "Trevi Immobiliare s.r.l." (fallita il 01/02/2013), per bancarotta fraudolenta documentale e distrazione/occultamento di beni societari: sottrazione e occultamento delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, e distrazione/occultamento di attrezzature d'ufficio, automezzi e denaro. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (i) mancata prova della riconducibilità delle condotte distrattive al ricorrente; (ii) insufficiente prova dell'elemento oggettivo della bancarotta documentale; (iii) censura sulla qualifica di amministratore di fatto e sull'attendibilità delle dichiarazioni della coamministratrice e del chiamato in correità; (iv) mancanza della prova del dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale; (v) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in larga parte generico e comunque infondato nel merito. Ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il ricorrente quale amministratore di fatto e gli addebiti di bancarotta fraudolenta documentale e di distrazione/occultamento di beni. La Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni della coamministratrice e i riscontri esterni (interlocuzioni con il curatore, consegna delle scritture contabili da parte del contabile, disponibilita' degli archivi contabili, incoerenze tra scritture e flussi bancari ricostruiti dagli estratti conto) per fondare la qualifica gestionale e la responsabilita'. Ha inoltre ricostruito l'esistenza di inadempimenti contabili e di mancate ostensioni con ammanchi di liquidita' accertati (oltre 500.000 euro), configurando il dolo necessario (specifico o comunque finalita' di pregiudizio ai creditori). La sentenza di merito e' stata pertanto confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110 (concorso)
Attribuisce responsabilita' per le condotte commesse in concorso con altri; applicata per le azioni valutate come poste in essere con altri soggetti
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 (bancarotta fraudolenta documentale)
art. 216, primo comma, n. 1 e n. 2 legge fallimentare
Ricostruisce due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione dei libri (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilita' in modo da impedire la ricostruzione (richiede dolo generico); l'omessa tenuta puo' integrare la fattispecie se sorretta da dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori
Legge fallimentare, art. 219 (delitti contro il patrimonio fallimentare)
art. 219, primo e secondo comma, n. 1 legge fallimentare
Norme richiamate nell'editto accusatorio in relazione alla sottrazione/distrazione di beni dell'attivo fallimentare
Legge fallimentare, art. 223
art. 223 legge fallimentare
Richiamata tra le norme che sanzionano comportamenti ascrivibili alla bancarotta e alla disciplina dell'attivo fallimentare
Codice civile, art. 2639 (amministratore di fatto)
Definisce la figura dell'amministratore di fatto: esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; tale qualifica trasferisce al soggetto i doveri e le responsabilita' tipiche dell'amministratore formale
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3 (dichiarazioni del chiamato in correità o persone interessate)
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni di soggetti interessati (es. coamministratrice) devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova; sono ammesse se corroborate da riscontri esterni idonei a confermarne l'attendibilita' complessiva
Codice civile, artt. 2475, 2476, 2486 (obblighi contabili per le societa' a responsabilita' limitata)
artt. 2475, 2476, 2486 cod. civ.
Richiamati perche' gli amministratori hanno l'obbligo di conservazione, tenuta e disponibilita' della contabilita', obblighi la cui violazione puo' concorrere nella configurazione della bancarotta documentale
Legge fallimentare, art. 87 (obbligo di verita' del fallito/gestore interrogato dal curatore)
art. 87 legge fallimentare
Sottolinea l'obbligo dell'imprenditore/gestore di fornire veritiere indicazioni sulla destinazione dei beni; la mancata spiegazione dei beni mancanti comporta inversione apparente dell'onere della prova
Codice di procedura penale, art. 616 (condanna alle spese del procedimento)
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si basa su esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; chi assume funzioni gestionali rilevanti e durevoli risponde penalmente come l'amministratore formale
- Per la bancarotta fraudolenta documentale esistono forme alternative: la sottrazione/distruzione delle scritture richiede dolo specifico; la tenuta della contabilita' in modo da impedire la ricostruzione richiede dolo generico; l'omessa tenuta puo' integrare la fattispecie se dimostrato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
- Se beni societari o disponibilita' mancanti non sono giustificati dall'amministratore, l'onere probatorio appare invertito: l'amministratore deve spiegare la destinazione; l'assenza di spiegazioni costituisce elemento probatorio a carico
- Le dichiarazioni di cointeressati (es. coamministratori) possono costituire prova valida se corroborate da riscontri esterni indipendenti e individualizzanti; non e' richiesto che ogni specifico dettaglio sia confermato, ma che i riscontri convalidino l'attendibilita' complessiva
- In sede di legittimita' non e' consentita la semplice richiesta di 'rilettura' dei fatti: il ricorso deve essere specifico e confrontare precisamente i passaggi motivazionali delle decisioni impugnate; motivi generici o reiterazioni dell'appello sono inammissibili
- La differenza di trattamento sanzionatorio tra imputati puo' essere giustificata dal diverso ruolo, grado di responsabilita' e dalla completezza delle prove a carico di ciascuno; una pena patteggiata da altro coimputato non impone automaticamente parita' di pena
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