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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27445/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di furto di energia elettrica aggravato con violenza sulle cose (artt. 624 e 625 c.p.). I motivi dedotti in cassazione hanno riguardato: mancanza di prova; stato di necessità per indigenza (scriminante ex art. 54 c.p.); mancato e/o non adeguato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.; possibile riqualificazione ex art. 626, comma 1, n. 2 c.p.; e la sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che, secondo la difesa, avrebbe reso il reato procedibile a querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, taluni non pertinenti al caso di specie o manifestamente infondati (in particolare la pretesa scriminante per stato di necessità in ragione della sola indigenza). Ha osservato che le circostanze attenuanti generiche erano già riconosciute in primo grado e che gli altri profili erano o assertivi o avrebbero richiesto il sindacato di fatto non consentito in cassazione. Sulla questione della sopravvenuta procedibilità a querela per effetto del d.lgs. 150/2022 ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non abolisce il reato e non è idonea a incidere sul giudicato formato; inoltre la censura è risultata priva dei requisiti di autosufficienza richiesti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.; art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Rilevate come norme incriminatrici applicate alla fattispecie: furto di energia elettrica aggravato per l'impiego di violenza sulle cose; la condanna è stata pronunciata in base a tali disposizioni.

  • art. 54 c.p. (stato di necessità)

    La Corte ha ritenuto che dalla giurisprudenza sia pacifico che la sola indigenza non integra lo stato di necessità perché manca l'attualità e l'inevitabilità del pericolo; pertanto la scriminante non è applicabile al caso.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    La difesa ha invocato tale attenuante anche in relazione a un delitto tentato; la Corte ha rilevato che nel caso concreto il fatto è consumato e che la deduzione era assertiva e non pertinente.

  • art. 175 c.p. (non menzione)

    La Corte ha ricordato che il beneficio della non menzione è distinto dalla sospensione condizionale della pena e che la mera concessione di quest'ultima non comporta automaticamente la non menzione; la censura risultava generica e non correlata ai limiti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, per aver proposto un ricorso evidentemente inammissibile e con profili di colpa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 99-bis cit. nella sentenza

    La modifica normativa ha introdotto la procedibilità a querela per talune fattispecie di furto; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mutamento non potesse essere valorizzato in favore della ricorrente perché il ricorso non era autosufficiente e perché la sopravvenienza della procedibilità non incide sul giudicato formato se il ricorso è inammissibile, secondo principi delle Sezioni Unite.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (richiamato dalle Sezioni Unite)

    Richiamato per il principio secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non costituisce abolitio criminis e non prevale sul giudicato già formato, ove il ricorso sia inammissibile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti formali e di esposizione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di autosufficienza e specificità richiesti.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Richiamato quale norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La semplice indigenza non integra lo stato di necessità (art. 54 c.p.): manca l'attualità e l'inevitabilità del pericolo quando è possibile ricorrere a strumenti di assistenza sociale.
  • Le circostanze attenuanti e i benefici (es. non menzione ex art. 175 c.p.) devono essere specificamente motivati e valutati in relazione al caso concreto; la sola concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale) non comporta automaticamente altri benefici distinti.
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti, specifici e riferibili al provvedimento impugnato; deduzioni generiche o nuove richieste di valutazione di fatto sono inammissibili.
  • La sopravvenuta modifica del regime di procedibilità (es. introduzione della procedibilità a querela) non annulla automaticamente un giudicato già formato se il ricorso è inammissibile; per avvalersene occorre una censura autosufficiente e congruamente motivata.
  • Richiamare norme o principi giurisprudenziali senza collegarli concretamente al caso di specie non è sufficiente per ottenere accoglimento: è necessario dimostrare in modo chiaro e documentato l'incidenza della norma sul giudicato.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende oltre al rimborso delle spese processuali.

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