Ordinanza n. 16082/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto di ingresso per lavoro subordinato e autonomo provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR Lazio il giudizio dopo che il TAR Campania aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il TAR Lazio come giudice competente. Ha impugnato sia il diniego del visto adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 14 maggio 2026, sia il distinto provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta che ha rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione della competenza territoriale: occorreva stabilire se la controversia fosse attratta dalla competenza relativa al diniego consolare oppure dovesse essere radicata presso il giudice della circoscrizione in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento autonomamente lesivo sul nulla osta. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità sostanziale dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il caso fosse distinto dalle fattispecie nelle quali il nulla osta non è oggetto di un autonomo provvedimento e gli effetti lesivi derivano soltanto da un’archiviazione o da un rifiuto automatizzato. Qui lo Sportello Unico ha adottato uno specifico provvedimento di rifiuto o revoca del nulla osta, immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, che determina la perdita del titolo necessario per il successivo rilascio del visto. Il diniego consolare è invece consequenziale e applicativo, privo di ulteriori autonome valutazioni ostative. Poiché il provvedimento sul nulla osta è l’atto principale e il nucleo sostanziale della controversia, il criterio di attrazione previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. per gli atti presupposti non autonomamente lesivi non opera. Ritenuto che sussistesse un conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 15, comma 5, c.p.a., il TAR ha sollevato d’ufficio il conflitto e trasmesso immediatamente gli atti al Consiglio di Stato per la decisione sulla competenza. La domanda cautelare è stata respinta perché, allo stato, non erano stati dimostrati un pregiudizio grave e irreparabile dotato dei requisiti di concretezza e attualità richiesti dall’art. 55 c.p.a.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
il criterio attrattivo di cui all’art. 13, co. 4 bis, c.p.a. opera con riferimento agli atti presupposti non autonomamente lesivi, mentre non trova applicazione allorché l’atto a monte sia immediatamente lesivo e costituisca esso stesso autonomo oggetto di impugnazione;
Il criterio attrattivo della competenza territoriale per gli atti presupposti riguarda quelli che non sono autonomamente lesivi; non si applica quando l’atto a monte produce una lesione immediata ed è impugnato autonomamente.
art. 15, comma 5, c.p.a.
sussista pertanto un conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 15, comma 5, c.p.a.;
Accertato il conflitto negativo di competenza tra i giudici amministrativi, il TAR deve sollevarlo e trasmettere gli atti al Consiglio di Stato affinché decida sulla competenza.
art. 55 c.p.a.
la domanda cautelare non possa essere accolta, non emergendo allo stato elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile dotato dei requisiti di concretezza e attualità richiesti dall’art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, concreto e attuale; in difetto, la domanda cautelare va respinta.
Massime di principio
- Quando il provvedimento relativo al nulla osta al lavoro è un atto espresso, autonomamente lesivo e specificamente impugnato, esso costituisce il provvedimento principale della controversia; il successivo diniego del visto, se meramente consequenziale e privo di autonome valutazioni ostative, non sposta il nucleo sostanziale della lite.
- Il criterio di attrazione della competenza territoriale previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. per gli atti presupposti opera soltanto rispetto ad atti non autonomamente lesivi; non si applica quando l’atto presupposto produce una lesione immediata ed è autonomo oggetto di impugnazione.
- La domanda cautelare non può essere accolta senza elementi che dimostrino un pregiudizio grave e irreparabile dotato di concretezza e attualità.
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