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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9035/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena (anche per detenzione domiciliare) e ha dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà per la natura ostativa dei reati. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen. e censurato la motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà, richiamando anche gli artt. 3 e 27 della Costituzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto censure specifiche rispetto al capo che respingeva il differimento e che la relazione sanitaria carceraria esclude l'incompatibilità col regime detentivo. È stato accertato che il condannato sta ancora espiano parte di pena relativa al delitto ex art. 416-bis c.p. e a reati in continuazione con esso, per cui opera l'ostatività in assenza di collaborazione utile comprovata o di sua inesigibilità. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    delitto di associazione di tipo mafioso

    I reati per i quali il ricorrente è stato condannato sono stati ritenuti ostativi all'accesso ai benefici penitenziari; la persistenza di pena relativa a 416-bis impedisce l'ammissione a misure alternative in assenza di collaborazione utile

  • artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen.

    articoli dell'Ordinamento penitenziario relativi ai benefici e ai requisiti

    Richiamati dal ricorrente; la Corte ha valutato che le norme sui benefici richiedono l'assenza di ostatività e che, alla luce della residua pena per reati ostativi, i presupposti non sono soddisfatti

  • art. 4-bis Ord. pen. (giurisprudenza interpretativa)

    limiti ai benefici per reati ostativi

    La Corte interpreta, richiamando giurisprudenza consolidata, che l'ostatività non si limita al catalogo formale dell'art. 4-bis ma si estende ai delitti finalisticamente connessi all'associazione mafiosa

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione

    Queste norme sono la base formale delle censure mosse in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate o non specifiche

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di riproduzione del motivo in cassazione

    Il ricorso era affidato nei limiti di tale norma; la Corte ha comunque giudicato il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese e somme per l'irritualità dell'impugnazione

    Base giuridica per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • artt. 3 e 27 Cost.

    principi costituzionali richiamati dal ricorrente

    Richiamati a sostegno delle censure sulla motivazione e sulla limitazione dei diritti del detenuto; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione di tali principi alla luce degli accertamenti compiuti

Massime di principio

  • Se il detenuto sta ancora espiano pena relativa al delitto di associazione mafiosa ex art. 416-bis o a reati finalisticamente connessi, le misure alternative sono inammissibili salvo prova di collaborazione utile o della sua impossibilità/inesigibilità
  • La nozione di reati "finalisticamente connessi" può estendersi oltre il catalogo formale dei reati ostativi: si valutano il nesso teleologico e l'appartenenza al medesimo piano criminoso
  • La semplice espiazione di due terzi della pena non elimina l'effetto ostativo se non è accertata la collaborazione o la sua inesigibilità
  • Per ottenere il differimento o misure alternative per motivi di salute occorre documentazione sanitaria che dimostri inequivocabilmente l'incompatibilità con la detenzione; una relazione carceraria favorevole indebolisce la domanda
  • Le impugnazioni devono sollevare censure specifiche e circostanziate rispetto ai singoli capi dell'ordinanza altrimenti sono dichiarate inammissibili
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione quando l'ostatività è dedotta dall'esistenza di pene per reati connessi a contesti mafiosi

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