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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14655/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi. Primo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo errore nella determinazione della pena; in particolare, si lamenta che le circostanze attenuanti generiche non siano state correttamente valorizzate nel bilanciamento con la recidiva e con la circostanza aggravante privilegiata prevista dall'art. 628 c.p. (comma quarto/quinta). Secondo: violazione degli stessi articoli e carenza/illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti nella loro massima estensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di diritto, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. Cena) secondo cui le attenuanti devono essere sottoposte al giudizio di bilanciamento con le aggravanti confrontabili e che le aggravanti "privilegiate" (come quella di cui all'art. 628, comma quinto) sottraggono parte del bilanciamento; inoltre ha osservato che, nel caso concreto, il giudice di primo grado aveva comunque operato una diminuzione della pena, sicché ogni eventuale errore di computo ha operato in favore del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, posto che l'imputato non può dolersi di una diminuzione della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di diritto e carenza/contraddittorietà della motivazione; utilizzata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena e la motivazione delle sentenze di merito.

  • art. 628, comma quinto, cod. pen.

    le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

    Disciplina la "privilegiatura" di talune aggravanti nella rapina: le attenuanti si computano dopo la determinazione della pena per il reato aggravato; perciò tali aggravanti sono sottratte al bilanciamento ordinario con le attenuanti.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; le Sezioni Unite hanno chiarito come applicarlo quando sussistono aggravanti privilegiate e non privilegiate.

  • art. 63, comma terzo e comma quarto, cod. pen.

    Stabilisce gli effetti delle circostanze sul calcolo della pena: se operano in presenza di circostanze ad effetto speciale e la regola del computo obbligatorio della circostanza più grave tra aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Regola la recidiva qualificata e limita la possibilità che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva; è norma che può neutralizzare l'incidenza delle attenuanti quando il giudice ritiene sussistente la recidiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: anche quando il giudizio di bilanciamento produce equivalenza, gli elementi attenuanti possono influire sul quantum nel quadro dei criteri di cui all'art. 133.

  • Sezioni Unite, n. 42414 del 29/4/2021 (Cena)

    le «circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere prev'amente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" se non ricorresse alcuna di dette circostanze»

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il trattamento delle attenuanti in presenza di aggravanti privilegiate: sottoporre le attenuanti al bilanciamento con le aggravanti comparabili e, in caso di equivalenza, applicare la pena prevista per la fattispecie con l'aggravante privilegiata.

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 38/1985 e n. 194/1985 (e successive citate)

    Ha ritenuto non manifestamente incostituzionali le aggravanti privilegiate purché il divieto di bilanciamento non risulti irragionevole o arbitrario; giustificazione richiamata dalla Corte per la legittimità delle discipline speciali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese per il ricorso cassazionale: applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Quando sussistono aggravanti "privilegiate" (es. art. 628, comma quinto per la rapina), le circostanze attenuanti non potranno essere semplicemente fatte prevalere su tali aggravanti: devono essere sottoposte al giudizio di bilanciamento con le aggravanti comparabili e, se ritenute equivalenti, la pena si applica come per il reato con l'aggravante privilegiata.
  • La presenza di recidiva qualificata (art. 99, comma 4) limita la possibilità che le attenuanti generiche prevalgano; il giudice può neutralizzare l'effetto attenuante se ritiene sussistente la recidiva.
  • Anche quando il bilanciamento produce equivalenza tra attenuanti e aggravanti, i criteri di commisurazione della pena (art. 133) possono comunque consentire al giudice di tener conto degli elementi mitigatori nel determinare il quantum della pena.
  • Se il giudice di merito, pur riconoscendo attenuanti equivalenti alla recidiva o a un'aggravante, applica comunque una diminuzione della pena, il ricorrente non ha interesse a lamentarne l'entità in cassazione (cioè non può essere svantaggiato da un beneficio che gli è stato riconosciuto).
  • Le questioni di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti privilegiate sono di diritto complesso e risentono dell'orientamento di legittimità; pertanto, in casi analoghi è fondamentale verificare se il giudice ha eseguito esplicitamente il confronto e motivato il risultato del bilanciamento.

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