Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12810/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con un unico motivo ha censurato la graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostanzialmente riproponendo rilievi già dedotti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, tema riservato al giudice di merito, e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua, anche in ragione dei numerosissimi precedenti specifici dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma che integra la fattispecie di tentativo nel reato contestato

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma che definisce il furto

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestata

  • art. 132 c.p.

    indicato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 133 c.p.

    indicato insieme all'art. 132 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

Massime di principio

  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico ed sia sorretta da motivazione sufficiente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica su tutti i dati del caso.
  • In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza apportare elementi di effettiva novità.
  • La mera presenza di numerosissimi precedenti specifici dell'imputato può costituire giustificazione sufficiente del diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.